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Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale in aree percorse dal fuoco

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

413

Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale in aree percorse dal fuoco

(Legge n. 353/2000, art. 10)

413.a

Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie pubbliche, nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco.

Autorizzazione in deroga (Legge n. 353/2000, art. 10 comma 1)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Entro le aree protette:

Ministero dell’Ambiente

  • In altre aree:

Corpo Forestale e di vigilanza ambientale

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento,

 

Aggiornato il:
Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

402

Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti

D.Lgs. n. 105/2015

402.a

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti

Costruzione di nuovi stabilimenti 

Modifiche degli stabilimenti esistenti che comportano un cambiamento delle sostanze pericolose

Stabilimenti esistenti che non hanno presentato la notifica

 

Notifica con preavviso di 180 giorni per nuovi stabilimenti o di 60 giorni per le modifiche a quelli esistenti (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 1)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE nelle more della definizione di accordi con il Ministero competente; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 18 direttive

  • Comitato Tecnico Regionale
  • Regione
  • ISPRA
  • Prefettura
  • Comune
  • Comando Prov.le Vigili del Fuoco
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

402.b

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti

Avvio dell’attività

Comunicazione (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 8)

402.c

Stabilimenti di soglia superiore

Realizzazione di nuovi stabilimenti 

Modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa

Nulla osta di fattibilità (D.Lgs. n. 105/2015, artt. 16-17)

  • Comitato Tecnico Regionale

 

402.d

Realizzazione delle seguenti tipologie di interventi edilizi in Comuni in cui siano presenti attività a rischio di incidente rilevante, qualora l’area di danno non sia stata individuata nello strumento urbanistico comunale (elaborato ERIR):

  1. a.     insediamento di nuovi stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose;
  2. b.     modifica di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa;
  3. c.      nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Parere del comitato tecnico regionale (D.Lgs. n. 105/2015, art. 22 comma 10)

Aggiornato il:
Autorizzazione Paesaggistica

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

381

Autorizzazione Paesaggistica

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

381.a

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Interventi di realizzazione o modifica di immobili o aree in zona gravata da vincolo paesaggistico, non ricompresi fra quelli elencati nel D.P.R. n. 31/2017

Autorizzazione (D.Lgs. n. 42/2004, art. 146)

Conferenza di servizi speciale

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

  • Regione o Comune delegato
  • Soprintendenza
    • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
      • I termini della Conferenza di servizi e quelli di conclusione del procedimento sono normati in maniera specifica nella L.R. n. 24/2016 e nelle direttive SUAPE;
 

 

381.b

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Interventi di realizzazione o modifica di immobili o aree in zona gravata da vincolo paesaggistico, ricompresi nell’elenco allegato al D.P.R. n. 31/2017

Autorizzazione (D.P.R. n. 37/2017, art. 7; L.R. n. 9/2017)

  • Regione o Comune delegato
  • Soprintendenza

381.c

Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere abusive

Sanatoria per interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, purché ricadenti nelle seguenti fattispecie:

a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Accertamento di compatibilità paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004, art. 167 commi 4-5)

Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 16 direttive

  • Regione o Comune delegato
  • Soprintendenza

381.d

Proroga straordinaria di tre anni del termine di validità delle autorizzazioni in corso di validità alla data del 21 agosto 2013

 

Comunicazione (D.L. n° 69/2013, art. 30 comma 3)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

  • Regione o Comune delegato

 

  • La comunicazione di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati
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Fascia di rispetto cimiteriale

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

395

Fascia di rispetto cimiteriale

R.D. n. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57; Legge n. 166/2002, art. 28

395.a

Esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

Interventi consentiti (R.D. n. 1265/1934, art. 338)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

Comune

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge
 

395.b

Realizzazione di nuovi edifici o ampliamento degli edifici esistenti in deroga all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, nonché realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Per dare esecuzione ad un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.

Approvazione del Consiglio Comunale previo parere della ASL (R.D. n. 1265/1934, art. 338)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • ASL
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Fascia di rispetto degli elettrodotti

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

398

Fascia di rispetto degli elettrodotti

Legge n. 36/2001; D.P.C.M. 08/07/2003; D.M. 29/05/2008

398.a

Esecuzione di interventi edilizi in prossimità di elettrodotti a media, alta e altissima tensione, ove sia necessario verificare se l’intervento ricada o meno nella fascia di rispetto in cui non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

 

Verifica dei limiti di esposizione (Legge n. 36/2001, art.4, comma 1, lettera h; D.P.C.M. 08/07/2003)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Ente gestore della linea elettrica
  • ARPAS

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

Aggiornato il:
Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

399

Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque

399.a

Esecuzione di interventi edilizi in deroga all’interno della fascia di rispetto dell’impianto di depurazione

 

Autorizzazione

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • Gestore dell’impianto di depurazione
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

Aggiornato il:
Fascia di rispetto dei gasdotti

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

400

Fascia di rispetto dei gasdotti

D.M. 24/11/1984; D.M. 16/04/2008; D.M. 17/04/2008

400.a

Esecuzione di interventi edilizi in deroga alle distanze minime dai gasdotti

 

Autorizzazione (D.M. 24/11/1984, punto 2.4.3)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • Gestore dell’impianto
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

Aggiornato il:
Fascia di rispetto ferroviaria

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

396

Fascia di rispetto ferroviaria

D.P.R. n. 753/1980, artt.49-60

396.a

Esecuzione di interventi in deroga all’interno della fascia di trenta metri, misurati in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

Autorizzazione in deroga (D.P.R. n. 753/1980, art. 60)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Regione  per le linee in concessione
  • RFI S.p.A. per le altre linee

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

Aggiornato il:
Fascia di rispetto stradale

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

397

Fascia di rispetto stradale

D.P.R. n. 295/1992, artt. 14-21; D.P.R. n. 495/1992, artt. 26-28

397.a

Esecuzione di interventi all’interno della fascia di rispetto stradale per strade extraurbane e strade statali (compresi i tratti urbani), quali:

  • Apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad attività produttive in genere
  • Apertura di accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Modifica o potenziamento degli impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Realizzazione di nuove recinzioni poste sulle pertinenze stradali o in fascia di rispetto

Autorizzazione (D.P.R. n. 295/1992, art. 21)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Ente proprietario della strada

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento (vedi anche n° 409)

 

397.b

Esecuzione di interventi all’interno della fascia di rispetto stradale per strade urbane di competenza comunale, quali:

  • Apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad attività produttive in genere
  • Apertura di accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Modifica o potenziamento degli impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Realizzazione di nuove recinzioni poste sulle pertinenze stradali o in fascia di rispetto

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

397.c

Manutenzione di recinzioni, accessi, immobili esistenti posti in fascia di rispetto stradale su aree private, senza occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze e senza variazioni delle caratteristiche autorizzate

397.d

Richieste di deroga per edificazioni a distanza inferiore rispetto ai limiti previsti al riguardo dalle vigenti norme di legge

Autorizzazione (Legge n. 729/1961, art. 9 comma 2)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

397.e

Richieste di deroga per l'installazione o il mantenimento di sostegni per linee elettriche aeree a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale

Autorizzazione (D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449, art. 2.1.07, comma d)

397.f

Parere sulla concessione della sanatoria edilizia per edifici ubicati a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, in quanto ricadenti su aree sottoposte a vincolo edificatorio a protezione del nastro stradale

Parere (Legge n. 47/1985, art. 32)

Aggiornato il:
Impianti di trasmissione elettromagnetica

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

405

Impianti di trasmissione elettromagnetica

D.Lgs. n. 259/2003, artt. 87 e seguenti

405.a

Installazione di un nuovo impianto con potenza in singola antenna superiore a 20 W da realizzare su nuova infrastruttura

Autorizzazione (D.Lgs. n. 259/2003, art. 87)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
  • Ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 35, comma 4/bis, non è necessario alcun adempimento per l’installazione e attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri
  

405.b

Installazione di un nuovo impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10

  • Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W
  • Apparato con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti

405.c

Installazione di un nuovo impianto di classe I di cui alla norma CEI 211-10

  • Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W
  • Apparato con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti

SCIA (D.Lgs. n. 259/2003, artt. 87/bis – 87/ter)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

405.d

Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe I di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo:

  • modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
  • modifica  delle sole caratteristiche trasmissive

405.e

Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo, senza aumento di potenza:

  • modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
  • modifica  delle sole caratteristiche trasmissive

405.f

Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo, con aumento di potenza:

  • modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
  • modifica  delle sole caratteristiche trasmissive

Autorizzazione (D.Lgs. n. 259/2003, art. 87)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

405.g

Installazione e modifica, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati

Autocertificazione di attivazione (D.L. n. 98/2011, art. 35 comma 4)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

Aggiornato il: