Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

389

Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 709-710; Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, art. 3

389.a

Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti civili, ovvero che risultano:

-       interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;

-       prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;

-       prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;

-       di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua;

-       interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR ( BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);

-       costituire, per la loro particolarità, opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici /strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.)

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 709)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

ENAC

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Qualora non pervenga all’ENAC la comunicazione di inizio lavori entro 3 anni dalla data di acquisizione del titolo abilitativo o, in presenza di dati progettuali invariati, una richiesta di estensione della sua validità per ulteriori 2 anni , da presentare prima dello scadere del primo periodo, l’autorizzazione dovrà ritenersi decaduta
 

389.b

Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti militari

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 710)

Aeronautica Militare

 

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