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N° | Descrizione | Regime previsto dalla normativa settoriale | Regime ex L.R. n. 24/2016 | Ente competente | Concentrazione di regimi amministrativi | Note |
389 | Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 709-710; Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, art. 3 | |||||
389.a | Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti civili, ovvero che risultano: - interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali; - prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali; - prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse; - di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua; - interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR ( BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015); - costituire, per la loro particolarità, opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici /strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.) | Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 709) | Conferenza di servizi Sil.assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no | ENAC |
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389.b | Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti militari | Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 710) | Aeronautica Militare |
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