Il licenziamento disciplinare

Il licenziamento è la più grave delle sanzioni disciplinari che puoi applicare nei confronti di un tuo lavoratore e per tale motivo può essere deciso solo a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del lavoratore,o in presenza di ungiustificato motivo soggettivo o di una giusta causa.

Il licenziamento disciplinare è previsto anche in seguito a comportamenti lesivi degli obblighi del lavoratore di fedeltà, diligenza, obbedienza o che configurano inadempienze di obblighi contrattuali.

La procedura che devi seguire, supportato dal tuo consulente del lavoro, prevede i seguenti passi:

  • contestazione al lavoratore dell’addebito mediante rimprovero verbale e/o scritto lasciando allo stesso 5 giorni di tempo per giustificarsi;
  • comunicazione al lavoratore della sanzione adottata trascorsi i 5 giorni senza che il lavoratore abbia presentato alcuna giustificazione rispetto all'inadempienza contestata (la sanzione di solito può consistere in una sospensione non retribuita dal lavoro di max 10 gg o in una multa di max 4 ore);
  • riconoscimento al lavoratore di 20 giorni di tempo per impugnare il provvedimento;
  • applicazione della sanzione;
  • licenziamento disciplinare con obbligo di motivazione.

In caso di specifiche violazioni di legge hai l’obbligo di rendere pubblico e accessibile a tutti i lavoratori il codice disciplinare.

In tali casi la pubblicità del codice disciplinare è indispensabile per la validità del licenziamento inteso come sanzione disciplinare diretta all’espulsione del lavoratore.

Al contrario tale pubblicità non è indispensabile tutte le volte in cui ad essere violati sono gli obblighi fondamentali che in quanto tali non necessitano di specifiche conoscenze.

Esistono alcuni casi in cui è prevista la sospensione del licenziamento che avrà comunque efficacia al termine dell’impedimento o della sospensione del rapporto quando:

  • disposto a favore della lavoratrice in maternità;
  • disposto a favore del lavoratore che si trova in stato di impedimento derivante da infortuni sul lavoro.
Aggiornato il