No, in quanto l’attività non necessita di alcuna autorizzazione di competenza del SUAPE. Tuttavia, è necessaria l'iscrizione all’albo gestori ambientali, da effettuarsi direttamente presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Domande frequenti
No, l'iscrizione al Registro Ufficiale del Produttori è fuori dalla competenza SUAPE e la procedura per l’avvio dell’attività deve essere gestita attraverso il portale SUS, al seguente link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/492
Il modello B38 non è quindi più in utilizzo nel sistema SUAPE.
L'attività di decorazione unghie non è oggetto di alcuna specifica normativa e pertanto non è soggetta alla presentazione di una pratica SUAPE, fatta salva l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme igienico sanitarie.
L’attività di ricostruzione unghie invece richiede il possesso della qualifica professionale di estetista di cui alle legge n.1/1990 e richiede quindi la presentazione di una pratica SUAPE selezionando, all’interno del settore 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi, la voce 07 - Acconciatori ed Estetisti e infine 02 - Estetisti.
I moduli necessari saranno abbinati in automatico dal sistema. (02 - Estetisti)
L’art. 18 delle direttive prevede che sia il soggetto organizzatore a valutare se si configuri o meno un’attività produttiva di beni e servizi; se questa non si configura il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente presso l'ente competente; se invece si tratta di attività produttiva di beni e servizi allora il procedimento ricade nella competenza del SUAPE e i moduli necessari saranno abbinati automaticamente dal sistema SUAPE selezionando la voce 07 - Attività temporanee all’interno del settore 05 - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
La pratica quindi sarà composta dal modulo F40 in caso di Attività temporanee di esposizione, vendita, somministrazione o produzione esercitate in occasione di manifestazioni ed eventi, o dai moduli A31 ed F48 in caso di Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento, oltre ad eventuali ulteriori moduli derivanti dalle risposte fornite in fase di compilazione.
Le direttive SUAPE prevedono che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale".
Conseguentemente non esiste una specifica tipologia di intervento, in quanto l'autorizzazione può essere richiesta al SUAPE solo se connessa con un intervento edilizio autonomo, rispetto al quale deve essere individuata la categoria di intervento.
Fa eccezione il taglio stradale finalizzato a un intervento ricadente nel Codice delle Comunicazioni elettroniche che ricade sempre nella competenza SUAPE.
Negli altri casi la richiesta deve essere presentata direttamente all'ente proprietario della strada.
Non sempre per iniziare un'attività è necessario presentare una pratica al SUAPE; in molti casi è sufficiente espletare gli adempimenti alla Camera di commercio attraverso la ComUnica del Registro Imprese. Sono tenute a presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE solo le attività per le quali esiste una normativa specifica che prescrive la necessità di un adempimento o un'autorizzazione.
L'attività di autolavaggio non richiede un'autorizzazione specifica, tuttavia generalmente é necessario presentare una pratica al SUAPE per adempimenti accessori di natura ambientale (scarichi, impatto acustico), di sicurezza e simili.
Solo in questo caso selezionare l'intervento 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi e poi 15 - Avvio di altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
Si richiede un parere in merito alla competenza dello Sportello SUAPE per pratiche relative ad installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica di infrastrutture passive a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della regione Sardegna. Considerando che tali opere sono assimiliate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (escluse dalla competenza del SUAPE) e che l'art. 18 delle direttive prevede che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale", si chiede se nel caso di cui trattasi l'intervento sia di competenza del SUAPE.
RISPOSTA
In considerazione della particolarità del caso di cui trattasi, nonché per garantire omogeneità di gestione sull'intero territorio regionale alla ditta concessionaria, riteniamo che i procedimenti debbano essere gestiti dal SUAPE. Si ritiene infatti che l'esclusione prevista dall'art. 18 delle direttive, sia da interpretare in combinato disposto con l'art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, norma speciale di riferimento per gli interventi in oggetto, che dispone espressamente che le istanze vengano gestite con un procedimento unico in capo allo sportello unico.
Per l'attività di locazione o noleggio di natanti allo stato attuale non è previsto alcun titolo abilitativo presso il SUAPE; tuttavia potrebbero essere previsti adempimenti da espletare direttamente presso la Capitaneria di Porto competente.
Per il titolo abilitativo ex art. 68 CdN, fatti salvi eventuali adempimenti presso la Capitaneria, è necessario accedere al SUAPEE tramite SPID, CNS o CIE, avviare la compilazione di una nuova pratica, selezionare il comune di riferimento e il settore relativo all'attività esercitata (002 Attività produttive > 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi > 15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi), allo step 2 INTERVENTI selezionare "Adempimenti accessori", allo step 3 CONDIZIONI selezionare "Altri adempimenti accessori" e infine "Compila modello di comunicazione per adempimenti accessori (C5)" e "Compila modulo per l'esercizio di attività sul demanio marittimo (F23)".
Avanzare, seguendo il flusso di compilazione, sino alla firma digitale e all'invio della pratica. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
Gli atti di pianificazione, come il piano di lottizzazione, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono esclusi dalla competenza del SUAPE come previsto dall'art. 3.2, esclusioni delle Direttive SUAPE. Il permesso di costruire deve quindi essere ottenuto per le vie ordinarie a seguito di istanza presentata direttamente all’ufficio tecnico.
Il codice IUN (Identificativo Univoco Numerico) viene assegnato dall’Assessorato del Turismo il quale ha chiarito, con nota prot. 13805 del 08/10/2018, che è esclusa la competenza del SUAPE per locazione occasionale di immobili per scopi turistici in forma non imprenditoriale.
La richiesta di IUN deve essere presentata online, attraverso l'accesso con SPID o CNS, nella piattaforma https://locazionioccasionali.sardegnaturismo.it/home.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio territoriale competente.
Salvo non vi siano esigenze particolari, nessun adempimento amministrativo è dovuto per l’avvio di un’attività professionale di questo tipo e pertanto non sarà necessario presentare la DUA. Rientrano invece nella competenza del SUAPE tutti gli eventuali interventi da eseguire sui locali nei quali si intende esercitare l’attività professionale.
Gli interventi realizzati da soggetti a prevalente partecipazione pubblica (Abbanoa, Laore, Telecom, …) sono esclusi dalla competenza SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Ledirettive SUAPE chiariscono che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della LR n. 24/2016 continuano a essere gestiti secondo le modalità previgenti; pertanto le comunicazioni di inizio e fine lavori riferite ad una pratica cartacea possono essere presentate anche in modalità cartacea, oltre che comunque via PEC (Art. 25).
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Le procedure di condono edilizio e sanatoria rientrano nella competenza del SUAPE, ma per esse non si applicano le disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della L.R. 24/2016. Ciò significa che in tali casi la pratica deve essere comunque presentata al SUAPE e deve comprendere l’acquisizione contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per la completa regolarizzazione dell’immobile, ma si segue la procedura ordinaria prevista dalla norma settoriale al posto dei procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi propri del SUAPE. (02 - Sanatoria Edilizia)
Dal 13 marzo 2017 si deve rivolgere al SUAPE, che riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia).
Il SUAPE è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della L.R.24/2016. Il SUAPE riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia) e deve essere istituito di norma presso le Unioni dei comuni di cui alla L.R. 2/2016.
Dal 13 marzo 2017, con l’approvazione delle Direttive SUAPE, come previsto dall’art. 29 comma 4 della L.R. n° 24/2016.
Per conoscere nel dettaglio le esclusioni dall’ambito di competenza SUAPE rimandiamo all’art. 3.2 delle Direttive SUAPE. In particolare sono escluse:
· tutte le vicende per le quali non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
· gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;,
· tutte le attività ad iniziativa pubblica
· le concessioni che prevedono una procedura di evidenza pubblica per il rilascio.
Tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e gli interventi edilizi o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge Regionale n.24 del 20 ottobre 2016.
Per conoscere nel dettaglio l’ambito di competenza SUAPE consigliamo di fare riferimento all’art. 3.1 delle Direttive SUAPE.
Rientrano nella competenza SUAPE le strutture sanitarie gestite in forma di impresa, nelle quali il fattore organizzativo è prevalente rispetto a quello professionale, nonché gli studi professionali non medici di cui alla legge regionale n° 10/2006, gli studi professionali medici e le strutture a bassa, media e alta complessità. (01 - Strutture sanitarie di bassa complessità; 02 - Strutture sanitarie di media complessità; 03 - Strutture sanitarie di alta complessità)
La competenza del SUAPE si configura ogni volta che ci si trovi di fronte ad un’attività economica di produzione di beni o fornitura di servizi.
Si. Per avviare un’attività di commercio all’ingrosso è necessario presentare una pratica al SUAPE, selezionando nel portale il Settore 002 - Attività produttive > 03 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio > 05 - Commercio all'ingrosso e compilando quindi DUA, B41, C1, D1 ed eventuali ulteriori modelli generati dal sistema, tra cui in particolare il modulo E1 per la notifica igienico-sanitari in caso di commercio di alimenti e bevande.