Esercizio di attività sulle aree del demanio marittimo

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

311

Esercizio di attività sulle aree del demanio marittimo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 68

311.a

Avvio dell’attività

Variazioni sostanziali

Iscrizione in apposite registro (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 68)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Autorità marittima (Autorità Portuale o altra autorità delegata)

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento
  • Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249)
  • Il regime amministrativo si applica solo nei luoghi e per le attività per cui l’autorità marittima ha disposto la necessità dell’iscrizione nel registro; negli altri casi nessun adempimento è dovuto
  • Per le attività non temporanee, la SCIA ha validità a tempo indeterminato
 
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