Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

402

Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti

D.Lgs. n. 105/2015

402.a

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti

Costruzione di nuovi stabilimenti 

Modifiche degli stabilimenti esistenti che comportano un cambiamento delle sostanze pericolose

Stabilimenti esistenti che non hanno presentato la notifica

 

Notifica con preavviso di 180 giorni per nuovi stabilimenti o di 60 giorni per le modifiche a quelli esistenti (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 1)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE nelle more della definizione di accordi con il Ministero competente; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 18 direttive

  • Comitato Tecnico Regionale
  • Regione
  • ISPRA
  • Prefettura
  • Comune
  • Comando Prov.le Vigili del Fuoco
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

402.b

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti

Avvio dell’attività

Comunicazione (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 8)

402.c

Stabilimenti di soglia superiore

Realizzazione di nuovi stabilimenti 

Modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa

Nulla osta di fattibilità (D.Lgs. n. 105/2015, artt. 16-17)

  • Comitato Tecnico Regionale

 

402.d

Realizzazione delle seguenti tipologie di interventi edilizi in Comuni in cui siano presenti attività a rischio di incidente rilevante, qualora l’area di danno non sia stata individuata nello strumento urbanistico comunale (elaborato ERIR):

  1. a.     insediamento di nuovi stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose;
  2. b.     modifica di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa;
  3. c.      nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Parere del comitato tecnico regionale (D.Lgs. n. 105/2015, art. 22 comma 10)

Aggiornato il