Il procedimento di verifica fiscale sfocia in un atto denominato avviso di accertamento, ovvero l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
L’attività di accertamento fiscale si articola in quattro fasi principali:
- fase di iniziativa (selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e acquisizione degli elementi fiscalmente rilevanti);
- fase istruttoria (selezione dei dati e degli elementi su cui l’accertamento deve fondarsi);
- fase decisoria (individuazione del contenuto dell’atto);
- fase integrativa dell’efficacia (notifica dell’atto).
Il potere di accertamento è sottoposto a una serie di regole, il cui mancato rispetto conduce all’illegittimità dell’atto.
Gli avvisi di accertamento notificati dal 1° ottobre 2011, trascorsi i 60 giorni, diventano esecutivi senza aver bisogno di ricevere la cartella di pagamento, vuol dire che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà, dopo altri 30 giorni, iscrivere un’ipoteca sugli immobili, un fermo amministrativo su autovetture e motocicli o addirittura pignorare i beni di proprietà. La nuova procedura è stata introdotta con l’obiettivo dichiarato di semplificare e velocizzare la riscossione ed è contenuta nell'articolo 29 del DL.n. 78/2010. Pertanto, si tratta di un atto a cui prestare la massima attenzione.
Vi sono vari tipi di accertamento:
L’accertamentoanalitico è il metodo ordinario di modifica delle dichiarazioni. L’analiticità va intesa in due modi: come strumento per adeguare il più esattamente possibile il reddito imponibile a quello effettivo e come criterio di comportamento del contribuente e dell’Amministrazione Finanziaria. Le norme che regolano l’accertamento analitico sono gli articoli 38, 39 e 40 del Dpr 600/1973.
L’accertamento analitico-induttivo consiste, invece, nella contestazione dell’evasione fiscale con il ricorso a presunzioni qualificate ovvero gravi, precise e concordanti. Le norme di riferimento sono gli articoli 3 e 38 del Dpr 600/1973. Un altro aspetto importante è che, quando l’Amministrazione Finanziaria agisce considerando delle presunzioni, è richiesto di provare che quanto afferma l’Amministrazione Finanziaria nel suo atto di accertamento non è vero direttamente al contribuente.
Facendo eccezione al criterio dell'accertamento analitico, il reddito d’impresa delle persone fisiche e delle società commerciali può essere determinato in modo induttivo. Significa che, in un eventuale controllo, si può non tenere conto delle scritture contabili. Il principio è stabilito dall'art 39, comma 1 lett. d e comma 2 del D.P.R. 600/1973.
Con la legge di bilancio 2017 sono stati sostituiti gli studi di settore con l’entrata in vigore degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale). Il calcolo dei nuovi indici di affidabilità si basa su un metodo statistico-economico che prende in esame diversi fattori. Mentre gli studi di settore si basavano su un calcolo statistico uguale per tutte le attività rientranti nello stesso cluster, gli Isa prevedono un calcolo basato su specifici indicatori per ogni attività individuata. L’Isa è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente (attribuito con un valore di sintesi che va da 1 a 10) rispetto a tali indicatori. Ad indici bassi corrisponde una bassa affidabilità fiscale del soggetto, mentre più alto è il valore e più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto.
Il cosiddetto redditometro si basa sul concetto che la disponibilità di certi beni o la fruizione di determinati servizi generano delle spese per il loro acquisto e mantenimento. L’accertamento sintetico è finalizzato a determinare il reddito complessivo del contribuente con due diversi metodi:
- il primo si basa sul fatto che il soggetto abbia sostenuto spese per importi rilevanti nel corso dell’anno (ad esempio, l’acquisto di un immobile);
- il secondo, ed è il caso del redditometro, analizza il possesso di certi beni , o la fruizione di determinati servizi, che fanno sorgere delle spese per il loro mantenimento, quantificabili in modo statistico.
Con il ravvedimento il contribuente può regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, fino a quello in cui il pagamento viene eseguito, e della sanzione in misura ridotta.
L’Accertamento con adesione è lo strumento con cui, dopo un controllo fiscale, puoi definire le imposte dovute, evitando così di avviare un contenzioso. È un vero e proprio accordo tra te e il fisco e ti permette di non presentare il ricorso tributario o reclamo (se l’importo dovuto non supera i 20.000 euro).
Quando il valore della controversia col fisco non è superiore a 20.000 euro e riguarda atti emessi dall’Agenzia delle entrate, se vuoi presentare un ricorso devi prima predisporre e proporre un reclamo. Il reclamo è una domanda, rivolta alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, con la quale puoi chiedere di accogliere le tue richieste del contribuente, evitando di portare la causa davanti ai giudici tributari.
Il ricorso tributario è disciplinato dall’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 e va proposto, per essere ammissibile, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto che si vuole impugnare davanti ai giudici, oppure entro 90 giorni dalla domanda di restituzione dei tributi. Ricorda che, se vuoi proporre ricorso per una controversia di valore superiore a 20.000 euro, e soltanto per atti emessi dall’Agenzia delle entrate, devi prima presentare il reclamo. Nel processo tributario esistono due gradi di giudizio:
- la commissione tributaria provinciale competente per territorio;
- la commissione tributaria regionale, per impugnare le decisioni delle commissioni provinciali.
Per maggiori informazioni, si consultino i seguenti siti internet: