Il contratto d'opera

L’evoluzione del processo produttivoporta le imprese ad una sempre maggiore forma di decentramento della produzione e delle funzioni aziendali all’esterno. Spesso si acquisisce ciò che necessita mediante una serie di contratti dalla natura più diversa. Tra questi assume una notevole importanza il contratto d’opera.

Puoi affidarti al contratto d’opera quando hai bisogno di un lavoratore autonomo che compie l’opera verso un corrispettivo, senza alcuna forma di subordinazione e senza correre rischi di natura imprenditoriale.

E’ molto importante evidenziare che, seppure il soggetto scelto agisce in perfetta autonomia, hai la possibilità di:

  • verificare il lavoro in corso d’opera;
  • recedere dal contratto, salvo risarcimento danni se non si attiene alle condizioni stabilite dal contratto e non esegue l’opera a regola d’arte;
  • denunciare difformità e vizi dell’opera entro 8 giorni a pena di decadenza, se non erano noti o facilmente riconoscibili;
  • recedere in qualunque momento, salvo indennizzo delle spese per  il lavoro eseguito e il mancato guadagno.

Occorre evitare di stipulare dei finti contratti di prestazione d’opera con soggetti aventi Partita IVA quando si voglia utilizzare gli stessi in attività autonome ma coordinate e continuative per la realizzazione di un determinato progetto (simulazione di un contratto a progetto), soprattutto se questi nascono in un regime di mono-committenza (ossia di prestazioni di lavoro verso un unico datore di lavoro), perché la legge italiana prevede la trasformazione automatica del rapporto contrattuale in una collaborazione a progetto a meno che il datore di lavoro non sia in grado di provare il contrario.

Affinché si verifichi tale presunzione di legge occorre che ricorrano due delle seguenti condizioni:

  • il rapporto di lavoro abbia una durata superiore ad 8 mesi annui nell’arco di due anni consecutivi;
  • il corrispettivo derivante da tale rapporto di lavoro costituisca più dell’80% del corrispettivo annuo percepito dal prestatore d’opera nell’arco di due anni consecutivi;
  • il prestatore disponga di una postazione di lavoro fissa presso il datore.

Se, inoltre, la collaborazione viene attuata senza l’individuazione del progetto allora il contratto viene trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato art. 1, comma 24 Riforma Fornero.

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