Società a responsabilità limitata semplificata

Insieme alla società responsabilità limitata a capitale ridotto, dal 2012 si è aggiunta una nuova forma di impresa: la società a responsabilità limitata semplificata (ssrl).

Questa nuova forma è prevista dall’articolo 2463bis del Codice Civile, consultabile al link: www.altalex.com/index.php?idnot=37058.

Rispetto a una srl tradizionale, i soci non devono avere compiuto 35 anni al momento della sua costituzione.

Come nel caso della srl tradizionale, la tua società deve essere costituita con un atto scritto e registrato da un notaio. La responsabilità dei soci continua a essere limitata alla quota messa a disposizione nell’impresa e gli stessi soci di una ssrl devono essere sempre delle persone, mai altre società.

Come per la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (srlcr), un vantaggio importante è che puoi versare soltanto 1 euro di capitale per la sua costituzione.

Allo stesso tempo però, le banche possono richiedere delle garanzie notevoli, prima di concedere un prestito. Ciò, in considerazione del fatto che la società può essere creata anche con un capitale iniziale molto basso.

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