L'art. 41 della L.R. n. 16/2017 stabilisce che "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti". Dal tenore della disposizione si riscontra che le agenzie tradizionali operanti in locali aperti al pubblico e quelle operanti online costituiscono un'unica tipologia di esercizio, e non vi è pertanto alcuna distinzione di titolo abilitativo fra le due fattispecie.
L'art 42 comma 3 prevede inoltre "Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio." Per tale ragione, qualora non vi siano mutamenti nella sede, nulla è dovuto, mentre in caso di completa conversione in modalità esclusivamente telematica sussiste l'obbligo di comunicazione, perché vi è una modifica nella sede.
In assenza delle direttive di attuazione, si ritiene pertanto necessaria e sufficiente la trasmissione del modello C5 attraverso la selezione dell'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti di agenzie di viaggi", nel solo caso di trasformazione della propria attività in modalità esclusivamente telematica.
In caso invece di agenzia di viaggi che da online diventa aperta al pubblico con sede fissa, sarà necessario compilare una pratica di "Variazioni sostanziali nell'attività di agenzie di viaggi" sempre nel medesimo settore.
E' inoltre ammesso il trasferimento da un comune a un altro, all'interno della regione Sardegna, presentando la pratica nel SUAPE territorialmente competente per la nuova sede. (03 - Agenzie di viaggi)