Ue, prorogato il quadro temporaneo per l'aiuto di Stato

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Unione europea

Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di Covid-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. La proroga è stata decisa nei giorni scorsi dalla Commissione europea, che ha anche ampliato i campi di applicazione aumentando i massimali stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno. La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della pandemia di Covid-19, la modifica proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.

I massimali di aiuto sono stati così modificati:

  • per quanto riguarda le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, i massimali sono aumentati da 100mila a 225.000 euro per azienda; 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il massimale passa da 120.000 a 270mila per azienda; per tutte le altre imprese il massimale aumenta da 800mila a 1,8 milioni di euro. Questi aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino a 200mila euro per impresa (fino a 30.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25.000 euro per impresa operante nel settore agricolo), nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis".
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa.

La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato.

La modifica prevede anche una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

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Agevolazioni imprese
05/02/2021