Sgravio contributivo del 100 per cento per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022. L’agevolazione è prevista dalla Legge di Bilancio 2022 e riguarda i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Le indicazioni sul regime contributivo applicabile a queste assunzioni e le condizioni necessarie per l’applicazione dello sgravio contributivo, sono illustrare nella circolare 15 giugno 2022 n. 70 dell’Inps, fornisce anche le disposizioni operative, le modalità di compilazione del flusso UniEmens e le relative istruzioni contabili.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Alle assunzioni agevolate, inoltre, non si applica disciplina del contributo di licenziamento (il cosiddetto ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione, e tale resta per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Se il dipendente ha già svolto in precedenza dei periodi di apprendistato, questi si sottraggano dai 36 mesi e lo sgravio si applica solo al periodo residuo.