Rivalutazione dei beni di impresa, ecco la nuova disciplina

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Il “Decreto Agosto” convertito nella Legge 126/2020 ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione dei beni di impresa per quanto riguarda i beni materiali e immateriali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019, che può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia nel Bilancio 2020. La rivalutazione può essere eseguita ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive, o come rivalutazione ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali.

I beni e partecipazioni rivalutabili sono: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in società collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, e quelli che nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2019 sono stati classificati tra le rimanenze.

Con la Legge di Bilancio 2021 alla regolamentazione sulle rivalutazioni è stato aggiunto che la norma “si applica anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”, ed è quindi applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

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Agevolazioni imprese
28/01/2021