Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per presentare le richieste di indennità “Covid dicembre 2020” previste dal decreto “Ristori Quater”. Si tratta del bonus di 1.000 euro riconosciuto ad alcune categorie di lavoratori precari come gli addetti del settore turismo, gli stagionali, gli autonomi senza partita Iva, gli intermittenti, e il bonus di 800 euro assegnato ai collaboratori di enti e associazioni sportivi.
Ad avere diritto al bonus “Covid dicembre 2020” sono:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
- non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, al 30 novembre2020
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020
- non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente né di pensione
- Lavoratori autonomi, privi di partita Iva
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020
- già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps
- con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio
- con reddito annuo 2019 e dalle medesime attività superiore a 5.000 euro
- titolari di partita Iva attiva e
- iscritti solo alla Gestione separata Inps alla data del 30 novembre 2020
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
- titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, pari ad almeno trenta giornate;
- non titolari di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020
- con reddito non superiore a 50.000 euro
- oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e reddito non superiore a 35.000 euro
- non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente.