Prodotti alcolici, vendita semplificata con le nuove norme

Bevande alcoliche

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 43/2025, che interviene sul Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/95) e sul D.Lgs. n. 222/2016, si semplificano gli oneri per l’esercizio della vendita di prodotti alcolici soggetti a contrassegno fiscale.

A partire dal 1° gennaio 2026 infatti è stata abrogata la previsione della licenza fiscale per gli operatori che intendono vendere liquori, acquaviti, bevande contenenti alcol, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, birra e altri prodotti similari. L’adempimento fiscale si conclude tramite la sola comunicazione di avvio attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) con il Modello E7, e non si dovrà più attendere alcun provvedimento da parte dell’Ufficio delle Dogane.

Conseguentemente non è più dovuto allegare alla comunicazione la marca da bollo precedentemente richiesta ed è stato aggiornato il Modello E7, adeguandolo alle nuove disposizioni normative.

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