
Accanto alla rottamazione delle cartelle, la pace fiscale prevede la possibilità di chiudere le liti pendenti, la cui controparte è l’Agenzia delle entrate, in cui il ricorso di primo grado è stato notificato entro il 30 settembre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di pace fiscale, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.
Il contribuente può accedere alla pace fiscale e quindi chiudere la controversia, con il pagamento di un importo ridotto e pari al 50% del suo valore in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nella pronuncia di primo grado, e del 20% del suo valore in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nella pronuncia di secondo grado.
Per le controversie che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo e interessi di mora si dovrà pagare il 15% del valore della controversia nel caso in cui nell’ultima o unica pronuncia delle commissioni a soccombere sia l’Agenzia delle Entrate. Negli altri casi, l’importo dovuto sarà invece pari al 40%.
Il pagamento di tali importi può avvenire in due modi o versando in un’unica soluzione, o in un massimo di 5 rati trimestrali il cui importo minimo non può essere inferiore ai 2mila euro.