Nuove norme Ue per limitare la deforestazione: in commercio solo prodotti che non siano all'origine di disboscamenti

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Deforestazione

Nell’Ue potranno essere commercializzati solo prodotti che non siano all'origine di deforestazione. Lo stabilisce una nuova legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento europeo per combattere il disboscamento globale e contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

La legge approvata in via definitiva prevede che le aziende potranno vendere nell'Ue solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “due diligence” (diligenza dovuta) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese quelle primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020.

Le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del Paese di produzione, anche in materia di diritti umani, e che i diritti delle popolazioni indigene interessate siano stati rispettati.

Tra i prodotti interessati dalla nuova normativa ci sono capi di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando questi prodotti (ad esempio cuoio, cioccolato e mobili). Sono inclusi, inoltre, gomma, carbone, prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell'olio di palma.
È stata anche ampliata la definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi.

La Commissione classificherà i Paesi, o parti di essi, come a basso rischio, rischio standard o alto rischio sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che sarà fatta entro 18 mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento. Per i prodotti provenienti da Paesi a basso rischio è prevista una procedura di diligenza dovuta semplificata. La percentuale dei controlli sugli operatori è in funzione del livello di rischio del paese: 9% per i Paesi ad alto rischio, 3% per i Paesi a rischio standard e 1% per i Paesi a basso rischio.

Le autorità competenti dell'Ue avranno accesso alle informazioni fornite dalle società, come ad esempio le coordinate di geolocalizzazione. Effettueranno inoltre controlli con strumenti di monitoraggio via satellite e analisi del Dna per verificare la provenienza dei prodotti.

Le sanzioni in caso di violazione delle nuove regole prevedono un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale nell'Ue dell'operatore o commerciante.

Il testo dovrà ora essere approvato formalmente anche dal Consiglio. Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, entrerà in vigore 20 giorni dopo e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi Ue.

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Agricoltura
28/04/2023