Le nuove regole sulla fatturazione elettronica

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Fatturazione

Dal 1° gennaio 2021 è diventato obbligatorio adottare le nuove specifiche tecniche indicate dall’Agenzia delle entrate per la creazione della fattura elettronica. Si tratta di recenti regole da seguire nella compilazione della fattura che per essere valida ai fini fiscali deve rispettare il nuovo tracciato in formato “xml”, aggiornato alla versione “1.6.1”. Le novità riguardano i tipi di documento che da 7 passano a 18, le ritenute multiple e di tipo previdenziale, i codici di natura Iva che passano da 7 a 21, l’importo del bollo facoltativo.

Per quanto riguarda i tipi di documento che possono essere trasmessi al Sistema di interscambio, dal 1° gennaio 2021, per il reverse charge “interno” è obbligatorio indicare il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno, TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti Ue ed extra-Ue, TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori Ue. Sono stati introdotti anche due nuovi tipi di documento da utilizzare esclusivamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione.

Con le nuove specifiche del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire nella stessa fattura più ritenute: oltre alla ritenuta d’acconto si possono inserire anche ritenute di tipo previdenziale.

Riguardo ai codici natura Iva sono stati inseriti nuovi indicatori che consentono di spiegare in maniera più dettagliata le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini Iva e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Per quanto concerne l’imposta di bollo, è diventato facoltativo indicare in fattura l’importo del bollo, ferma restando comunque l’obbligatorietà di indicare, ove previsto, l’assolvimento della stessa.

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Sportello unico (SUAPE)
05/01/2021