Lavoro e inclusione sociale: esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di AdI e Sfl

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Assunzioni

Arrivano dall’Inps le indicazioni operative per le imprese riguardanti l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

La misura è stata introdotta dagli artt. 10 e 12, comma 10, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro 2023), che hanno istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l'Assegno di inclusione (AdI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.

Con la circolare n. 111 del 2023, l’Inos ha fornito istruzioni in relazione alle categorie di datori di lavoro che possono accedere all’esonero, i rapporti di lavoro esonerabili, la misura e durata dell’esonero e le condizioni da rispettare per poterne beneficiare.

L’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

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05/01/2024