La scadenza della Certificazione Unica 2021 a cura del sostituto d’imposta

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Scade il 16 marzo 2021 il termine per presentare la Certificazione Unica 2021 a cura del sostituto d’imposta. Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato a martedì 2 novembre 2021 (il 31 ottobre 2021 è domenica e il 1 novembre è festivo).

Devono presentare la Certificazione Unica 2021 coloro che nel 2020:

  • hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del DPR 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
  • hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps / Inps Gestione dipendenti pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’Inail;
  • hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps.

Entro il 21 marzo 2021, ossia entro i 5 giorni successivi alla trasmissione della CU, si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

 

Il nuovo modello di Certificazione Unica si presenta come segue:

  1. la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale) a cura del datore di lavoro entro il 16 marzo 2021 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  2. la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2021, in via telematica. Per i redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi precompilata la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre che slitta al 2 novembre).
  3.  

Per l’omessa, tardiva o errata presentazione della CU sono previste sanzioni pari a:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine;
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

 

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Sportello unico (SUAPE)
10/03/2021