Si chiama “Smart Money”, vale 9,5 milioni di euro in contributi a fondo perduto, ed è la misura emanata dal Governo in favore delle start up innovative. L’agevolazione fa parte degli interventi previsti dal Decreto Rilancio, le cui modalità attuative sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 14 dicembre.
I contributi sono concessi alle imprese innovative per l’acquisizione di servizi erogati da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici e privati che offrono soluzioni e consulenze di sviluppo. Ancora non sono stati resi noti i canali e i termini per la presentazione delle domande, ma è stato già definito il quadro dei requisiti che le imprese devono possedere per avere accesso all’agevolazione.
I contributi a fondo perduto dello Smart Money saranno accordati alle start up innovative che, alla data della presentazione della domanda:
- sono classificabili come piccole imprese, (come previsto all'allegato 1 del regolamento di esenzione)
- sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa, oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit;
- hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Restano escluse dalle agevolazioni le start-up:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura.