Guida agli esoneri contributivi per le nuove assunzioni

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Lavoro

I datori di lavoro che nel 2021 e 2022 assumeranno nuovo personale a tempo indeterminato fra gli under 36 e le donne disoccupate potranno usufruire di un esonero contributivo del 100%. L’agevolazione è inserita nella Legge di Bilancio 2021 ed è applicabile in diversi casi.

Decontribuzione totale per un massimo di 18 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, dei contributi a carico del datore di lavoro, compresi i premi Inail, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione di:

- donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;

- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);

- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Esonero totale per un massimo di 36 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, di soggetti che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto 36 anni di età. Nel caso di assunzioni in una sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata dell’agevolazione si estende fino a 48 mesi.

Per avere accesso all’agevolazione i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né devono procedere nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Dalla decontribuzione sono esclusi:

  • i casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e le assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al:
  • 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1 comma 33 della L. 107/2015;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del DLgs. 226/2005;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM del 25 gennaio 2008;
  • 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

Argomenti
Agevolazioni imprese
18/01/2021