Grandi imprese in amministrazione straordinaria: misure a tutela dell’indotto

Browse
Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Alle aziende che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell’80 % dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90 % dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.

Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 % del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.

Può essere inoltre richiesto un contributo a fondo perduto per abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 % del contrattuale.

I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Ai lavoratori subordinati, impiegati da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese come sopra definite, è riconosciuta per il 2024 dall'Inps un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane. Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori. Le integrazioni di cui al presente articolo sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le integrazioni sono erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall’Inps. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato direttamente dall’Inps.

31/01/2024