Ecobonus, l'efficientamento delle abitazioni non è mai stato così conveniente

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ecobonus 110%

Alleggerire i costi di restauro, adeguamento energetico e sismico delle abitazioni e favorire la ripartenza dei cantieri. È il doppio obietttivo che il Decreto Rilancio affida al super ecobonus 110%, confermato dalla legge di conversione del DL Rilancio, che ha previsto l’estensione del super ecobonus 110% fino al 2022 per l’edilizia popolare, oltre a permettere ai contribuenti di fruire della misura anche per due abitazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad agosto sono stati firmati i decreti ministeriali del Mise – Ministero dello Sviluppo Economico.

Fino a maggio 2020, le percentuali detraibili variavano per le diverse tipologie di lavori e non erano previste detrazioni così alte come quelle previste dal Decreto Rilancio (pubblicato il 20 maggio in Gazzetta Ufficiale). Come indicato sul portale Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le detrazioni fino al Decreto Rilancio riguardavano:

- Bonus casa per le ristrutturazioni edilizie: detrazione al 50%;

- Ecobonus per riqualificazione energetica, che comprende:

  1. detrazioni del 50% – Serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A;
  2. 65% – Serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe A in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio; riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A+, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a PDC, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori.

- 70% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente;

- 75% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più qualità media dell’involucro;

- 80% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più riduzione di una classe del rischio sismico;

- 85% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più riduzione di due o più classi di rischio sismico;

- 90% – Bonus facciate.

Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l’ecobonus 2020 riguardano le spese fatte dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La percentuale di detrazione prevista dal nuovo decreto è del 110%. Gli interventi detraibili sono:

- Isolamento termico: secondo la norma gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare. Riguardo all’isolamento termico delle singole unità immobiliari condominiali, un emendamento presentato ha previsto la distinzione tra i palazzi da due a otto unità per cui il tetto è a 40.000 euro, mentre per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno la soglia è fissata a 50.000 euro per ogni unità;

- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare;

- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.

La detrazione è possibile anche per interventi sulle seconde case, anche unifamiliari e anche su richiesta da parte delle Onlus.

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020 anche per interventi di efficientamento energetico abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.

Gli interventi devono garantire che l’edificio migliori di almeno due classi energetiche. O comunque della classe energetica più alta che si può ottenere. Per ottenere l’ecobonus 2020 al 110%, è necessario dimostrare questo aspetto tramite APE – Attestato di prestazione energetica, un documento che viene rilasciato da un tecnico certificato.

Per richiedere la detrazione, è necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA

Il Decreto Rilancio prevede che il contribuente possa scegliere di usufruire dell’ecobonus al 110 per cento sotto forma di uno sconto nella fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori. Il fornitore a sua volta potrà recuperare tale sconto, in forma di credito di imposta. Il credito di imposta potrà essere ceduto ad altri, tra cui intermediari finanziari e istituti bancari.

Si dovranno attendere i vari documenti per attuare lo sconto. Tra gli altri, si aspettano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per la trasmissione online di tutte le informazioni necessarie.

Il Decreto Rilancio prevede che tutti i contribuenti abbiano la possibilità di cedere il credito relativo all’ecobonus 110% alle ditte che si occupano dei lavori oppure alle banche.

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Agevolazioni imprese
31/08/2020