Decreto sostegni, bonus per operatori spettacolo e turismo

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Turismo

I lavoratori stagionali dei settori turismo e spettacolo hanno tempo fino al 31 maggio 2021 per presentare la richiesta del bonus una tantum da 2.400 euro previsto dal Decreto Sostegni. La tempistica e i chiarimenti sul bonus a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica da covid, sono state pubblicate dall’Inps con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021. Possono avere accesso al bonus:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo

I lavoratori che hanno già usufruito delle indennità previste dal precedente decreto Ristori, il bonus 2.400 euro sarà corrisposto direttamente dall’Inps senza la necessità che presentino una nuova domanda.

Per i lavoratori che rientrano nelle categorie previste dal decreto Sostegni in possesso dei requisiti che non hanno ricevuto le indennità erogate dal decreto Ristori devono invece presentare richiesta all’Inps entro il 21 maggio 2021. La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica accedendo al portale web dell’Inps o tramite il servizio di Contact Center.

Nella circolare dell’Inps è specificato inoltre che le indennità erogate per ciascuna categoria non sono cumulabili tra loro e sono incompatibili con:

  • le indennità a favore di lavoratori domestici, di lavoratori sportivi, per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • le pensioni dirette a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’Ago, della Gestione separata, degli enti di previdenza di diritto privato, nonché con l’indennità cosiddetta “Ape sociale”;
  • il reddito di emergenza;
  • il reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a quello dell’indennità.
Argomenti
Agevolazioni imprese
21/04/2021