Cura Italia, chiarimenti sui trattamenti di integrazione salariale

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Lavoro

La concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia (articolo 19, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’artigianato e della somministrazione), non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps, né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Lo ha chiarito lo stesso Inps con il messaggio 17 maggio 2021, n. 1956, con cui fornisce le indicazioni operative sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione Ordinaria o in Deroga e assegno ordinario) introdotti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

In pratica, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da covid-19.

Il messaggio definisce anche le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

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Formazione e risorse umane
20/05/2021