Covid-19, novità sugli ammortamenti

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I soggetti che adottano i principi contabili nazionali nel bilancio 2020, in risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di covid-19 hanno la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Si tratta di una sospensione straordinaria, consentita dal comma 7-bis dell’art.60 del D.L. 104/2020, che non pregiudica comunque la possibilità di dedurli, in via extracontabile, ai fini fiscali dalla base imponibile delle imposte sul reddito e dalla base imponibile Irap.

La norma spiega che “per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.

Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2021, ha specificato che: “la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico”.

Una spiegazione che non ha diradato tutti i dubbi riguardo all’applicazione della misura; secondo l’interpretazione di Assonime, la risposta dell’Agenzia delle Entrate lascerebbe intendere che l’ammortamento fiscale debba avvenire in maniera obbligatoria, in quanto la sospensione riguarderebbe unicamente il piano contabile. Ma i dubbi restano. Quel che sembra invece certo è che la norma mira ad assicurare che l’opportunità per le imprese di alleggerire i conti economici non si concretizzi invece in una penalizzazione sul piano fiscale dovuta alla impossibilità di dedurre gli ammortamenti sospesi.

Propendendo per la deduzione extracontabile degli ammortamenti sospesi ex comma 7-bis, è quindi necessaria la rilevazione della fiscalità differita correlata al disallineamento temporaneo tra valori civilistici e valori fiscali determinato dalla deduzione stessa.

 

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Agevolazioni imprese
24/03/2021