
Entrerà in vigore il 15 aprile 2022 il Decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022, cosiddetto "decreto prezzi”, che stabilisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso al superbonus e ai bonus tradizionali in edilizia, come l’ecobonus e il bonus ristrutturazione.
Il tecnico abilitato dovrà asseverare la congruità delle spese effettuate per i lavori, nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A del decreto, ossia:
- riqualificazione energetica
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
- impianti a collettori solari
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con micro-cogeneratori
- impianti con pompe di calore (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con sistemi ibridi (solo se l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (nei casi in cui l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
- installazione di tecnologie di building automation.
Per le tipologie di intervento non comprese nell’allegato A, i costi massimi specifici sono calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle Camere di commercio competenti territoriali o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Rispetto alla precedente tabella dei prezzi è stato inserito un aumento del 20%, con la sola eccezione dei cappotti nelle zone climatiche più fredde (D, E ed F) per i quali l’aumento è stato del 30%. Tutti i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Entro il 1° febbraio di ogni anno i costi massimi saranno aggiornati in base al monitoraggio svolto da Enea sulle agevolazioni e sui costi di mercato.