Coronavirus, sospesi i termini di accertamento tributario

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Con l’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, tra le misure adottate per fronteggiare la crisi economica causata dall’epidemia di Covid-19, è inclusa la sospensione dei termini delle attività di accertamento, soltanto per gli enti impositori. La norma, contenuta nell’articolo 67 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Allo stesso tempo è prevista la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate ai sensi degli articoli 11 L. 212/2000, 6 D.Lgs. 128/2015 e 2 D.Lgs. 147/2015. Sono inoltre sospesi i termini di cui agli articoli 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, 1-bis D.L. 50/2017 e 31-ter e 31-quater D.P.R. 600/1973, e i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, L. 190/2014. Lo stesso periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle istanze ex articolo 3 D.Lgs. 156/2015.

Relativamente alle istanze di interpello, il comma 2 dell’articolo 67 stabilisce che, se la presentazione delle istanze avviene durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Nel periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente con modalità di trasmissione telematica, attraverso posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 68/2005. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, possono inviare le istanze dalla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Il Decreto dispone inoltre che i termini di prescrizione e decadenza che riguardano l’attività degli enti impositori, previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Di conseguenza il periodo d’imposta 2015 potrà essere accertato per qualsiasi contribuente entro il 31 dicembre 2022.

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Agevolazioni imprese
26/03/2020