Stop a tutti i pagamenti dovuti all’Agenzia delle entrate. Per effetto del DL 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”, emanato dal governo come misura “di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sono sospesi tutti i versamenti in scadenza nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, e non sarà rimborsato quanto già versato. A spiegarlo è l’articolo 68 del DL, che stabilisce: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122”. Il Decreto sospende ance, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia delle entrate di avviare azioni di riscossione, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.