Contributi, i chiarimenti di Inps sulle sospensioni

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Contributi pensione

L’Inps ha fornito le istruzioni per usufruire della sospensione di versamenti e contributi prevista dal decreto “Ristori quater” a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19. Con il messaggio n. 4840 del 23 dicembre, l’Istituto nazionale previdenza sociale ha chiarito che la sospensione, con relativo slittamento delle scadenze al 16 marzo 2021, si applica: ai contributi previdenziali di competenza di novembre, da versare entro la scadenza del 16 dicembre; ai versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva; ai contributi dovuti dai committenti sui compensi erogati a novembre in favore di collaboratori iscritti in gestione separata Inps; alle rate in scadenza a dicembre delle eventuali rateazioni di debiti Inps. Resta esclusa dalla proroga la quarta rata in scadenza sempre a dicembre ma riferita alla rateizzazione straordinaria prevista dai Decreti legge 18/2020, 27/2020, 24/2020 e 104/2020.

A beneficiare della sospensione dei pagamenti sono le imprese che nel 2019 hanno fatturato fino a 50 milioni di euro che a novembre 2020 hanno registrato un calo del 33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La sospensione riguarda anche le nuove attività che hanno iniziato a operare dopo il 30 novembre 2019, e le imprese che, a seguito dei vari Dpcm, hanno dovuto fermare le attività o, in zone rosse, sottostare alle rigorose restrizioni.

Come specificato dall’Inps, la proroga dei versamenti si applica sia alla quota a carico del datore di lavoro, sia a quella dovuta dal lavoratore. Per usufruire della sospensione le aziende dovranno utilizzare i codici N974, N975, N976 nel flusso Uniemens, mentre per i committenti dovranno indicare i codici 32, 33 e 34 in base ai diversi casi.

La nuova scadenza dei pagamenti è stata fissata al 16 marzo 2021, ed è prevista la corresponsione in un’unica soluzione o a rate mensili, per un massimo di 4 rate di pari importo.

Argomenti
Agevolazioni imprese
28/12/2020