
I forfetari e i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa), hanno tempo fino al 31 ottobre 2024 per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb) con l’Agenzia delle entrate.
Tutte le modalità che concernono il Cpb sono illustrate in una circolare pubblicata dall’Agenzia.
Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza, il documento di prassi fissa l’intero perimetro di applicazione del Contributo preventivo biennale.
L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini Iva.
Possono accedere al Concordato preventivo i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa. Tra le condizioni per l’adesione, non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. Il Cpb è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo. Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del Codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).