Commissione Ue, nuovo regime di aiuti all'Italia

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Unione europea

La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti di 511 milioni di euro concesso dall'Italia come sostegno e indennizzo verso i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle misure restrittive che il paese ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

Nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020, il Governo ha attuato una serie di misure mirate a limitare la diffusione del coronavirus, tra cui, fino al 3 giugno 2020, un divieto generale di spostamento tra le regioni. Altre restrizioni sono rimaste in vigore anche nel mese di giugno, in particolare un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati che ha ridotto del 50 % i posti disponibili. Tali restrizioni obbligatorie hanno gravemente colpito i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza.

In conseguenza di queste limitazioni, nel periodo marzo-giugno 2020, il numero di passeggeri è diminuito di una percentuale che in alcuni casi ha raggiunto il 100% rispetto al 2019, con un calo significativo delle entrate per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per rafforzare le misure sanitarie e igieniche, che hanno provocato gravi problemi di liquidità che rischiano di far uscire gli operatori dei trasporti dal mercato.

Per far fronte alla crisi economica determinata da questa situazione, l'Italia ha notificato un regime di aiuto di 511 milioni di euro, nell'ambito di una misura più ampia destinata a risarcire i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri. I beneficiari avranno diritto a un risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. L'Italia garantirà che nessun singolo beneficiario riceva un risarcimento superiore ai danni subiti.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione stessa di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri (sotto forma di regimi) per risarcire talune imprese o talune produzioni dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ha così appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di coronavirus è ha dato il suo benestare ritenendo che la misura sia proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per risarcire il danno, e che sia quindi in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato.

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Agevolazioni imprese
15/03/2021