Blocco dei licenziamenti, la novità vale anche per i casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione

Browse
lavoro - immagine simbolica

Lo stop al licenziamento si applica anche ai casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione. A chiarirlo è l’Ispettorato nazionale del Lavoro con una nota diffusa per precisare alcuni punti alla luce della conversione in legge della previsione introdotta dal Decreto Cura Italia e rivista dal Decreto Rilancio, che ne ha prolungato la durata da sessanta giorni a 5 mesi, protraendola dunque al 17 agosto. «Deve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966», spiega l’Ispettorato nazionale del Lavoro, ricordando che rientrano in questa definizione un significativo inadempimento del lavoratore ai propri obblighi contrattuali e ragioni legate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. In caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione, il datore di lavoro resta obbligato a verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse, riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso l’adeguamento dell’organizzazione aziendale.

Argomenti
Agevolazioni imprese
13/07/2020