Bilanci di enti e società, c'è la proroga

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L’emergenza coronavirus condiziona anche l’approvazione e la presentazione dei bilanci 2019 di società ed enti. Con il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) il Governo ha prorogato “ex lege” i termini di approvazione dei bilanci 2019 fissando a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine ultimo per la convocazione delle assemblee ordinarie e consentendo la partecipazione a distanza, tramite messi di telecomunicazione, in modo da garantire le norme di distanziamento sociale e quindi ridurre i rischi di diffusioni del covid 19. Il Decreto, all’articolo 106, stabilisce che: «In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio». Una proroga nella convocazione dell’assemblea che, in deroga, vale anche per quelle società che nello statuto non contemplano alcun differimento al termine ordinario di 120 giorni. Quindi, senza alcuna motivazione, tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 entro il 28 giugno 2020.

Sempre l’articolo 106 del DL 18/2020 stabilisce con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, e l’intervento all’assemblea stessa tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza l’obbligo che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Sempre riguardo ai bilanci delle imprese per l’esercizio 2019, c’è da registrare l’intervento chiarificatore dell’Assonime, l’associazione che rappresenta le Spa italiane. L’Assonime precisa che «Gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019; pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano effetti nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019». Entrando nel dettaglio l’Associazione spiega che: «Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in nota integrativa. Tali informazioni potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società». In considerazione di queste difficoltà, il D.L. n. 23/2020 ha introdotto una regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai bilanci d’esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020.

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Agevolazioni imprese
24/04/2020