
Il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione degli incendi ha approvato di recente i nuovi indirizzi in vista dell’approvazione di una norma che sostituirà il DM del 10 marzo 1998 sui “Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. È una norma attesa da anni e completerà l’iter di revisione del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che all’articolo 46 affronta la tematica della prevenzione incendi e stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, prevedendo la definizione per decreto di:
a. i criteri diretti atti ad individuare:
· misure tese a evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
· misure precauzionali di esercizio;
· metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
· criteri per la gestione delle emergenze;
b. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Rispetto a questo quadro, le principali novità riguarderanno:
a. Valutazione del rischio d’incendio:
Il documento ribadisce l’obbligatorietà della valutazione prevista dall’articolo 17 del Testo Unico e ripropone le modalità e l’articolazione già indicate dal decreto ministeriale già citato, aggiornando i riferimenti alla legislazione più recente.
Le attività vengono classificate in 4 gruppi di rischio: P1, P2, P3 e P4 in base ai seguenti parametri:
1. la classificazione ai sensi del DPR 151 del 1° agosto 2011;
2. il tipo di attività svolta;
3. il numero di persone presenti sul luogo di lavoro;
4. le sostanze stoccate e utilizzate.
b. Controlli e manutenzione dei presidi antincendio:
Il documento ribadisce l’obbligo e aggiorna le disposizioni applicative.
c. Gestione dell’emergenza in caso di incendio:
Anche in questo caso si parte dalle disposizioni del DM e le si aggiorna in coerenza con la più recente legislazione antincendio, mantenendo i principali obblighi: redazione del “Piano di emergenza” e costituzione di un dispositivo aziendale per la gestione delle emergenze.
d. Formazione:
1. Come previsto dal Testo unico, i lavoratori con incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una formazione specifica e svolgere aggiornamenti periodici;
2. I contenuti e la durata dei corsi di formazione rimangono quelli previsti dal DM del 10 marzo 1998;
3. In base al livello di rischio, i corsi vengono distinti in livello 1, livello 2 e livello 3 anziché livello di rischio lieve, medio o elevato, come in precedenza.
4. Viene definitivamente istituzionalizzato l’obbligo di aggiornare la formazione antincendio, da erogare periodicamente, con cadenza di cinque anni, secondo il seguente schema:
- attività di livello 1: due ore di addestramento pratico;
- attività di livello 2: due ore di teoria e tre ore di addestramento pratico;
- attività di livello 3: cinque ore di teoria e tre ore di addestramento pratico.
e. Requisiti dei soggetti formatori:
Viene normata anche la qualificazione dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza antincendio, che possono essere svolti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche da soggetti pubblici e privati tenuti ad avvalersi di docenti con specifici requisiti, distinti in:
· docenti della parte teorica e anche della parte pratica;
· docenti della sola parte teorica;
· docenti della sola parte pratica.