Le imposte di registro ipotecaria e catastale

L’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono tre imposte indirette.

L’imposta di registro si applica sugli atti e i documenti:

  • soggetti a registrazione;
  • che prevedono un trasferimento di ricchezza;
  • il cui oggetto sia di tipo patrimoniale.

La base imponibile è il valore delle prestazioni indicato nell’atto o nel documento.

L’imposta ipotecaria va versata obbligatoriamente quando devi iscrivere, trascrivere, rinnovare o annotare dei dati o delle informazioni nei pubblici registri immobiliari e i documenti sono atti o contratti di:

  • successione;
  • donazione;
  • compravendita;
  • costituzione d’ipoteca, usufrutto o di altri diritti.

Il calcolo avviene o in misura fissa oppure in maniera proporzionale.

Infine, l’imposta catastale si applica quando devi comunicare o variare dati o informazioni nei pubblici registri immobiliari, attraverso un documento che è definito voltura catastale.

Hai l’obbligo di versare l’imposta catastale se la voltura riguarda atti o contratti di:

  • successione;
  • donazione;
  • compravendita.

Il calcolo avviene o in misura fissa oppure in maniera proporzionale.

Se vuoi conoscere i dettagli di queste tre imposte indirette, ti rimandiamo alla Guida alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

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