L’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono tre imposte indirette.
L’imposta di registro si applica sugli atti e i documenti:
- soggetti a registrazione;
- che prevedono un trasferimento di ricchezza;
- il cui oggetto sia di tipo patrimoniale.
La base imponibile è il valore delle prestazioni indicato nell’atto o nel documento.
L’imposta ipotecaria va versata obbligatoriamente quando devi iscrivere, trascrivere, rinnovare o annotare dei dati o delle informazioni nei pubblici registri immobiliari e i documenti sono atti o contratti di:
- successione;
- donazione;
- compravendita;
- costituzione d’ipoteca, usufrutto o di altri diritti.
Il calcolo avviene o in misura fissa oppure in maniera proporzionale.
Infine, l’imposta catastale si applica quando devi comunicare o variare dati o informazioni nei pubblici registri immobiliari, attraverso un documento che è definito voltura catastale.
Hai l’obbligo di versare l’imposta catastale se la voltura riguarda atti o contratti di:
- successione;
- donazione;
- compravendita.
Il calcolo avviene o in misura fissa oppure in maniera proporzionale.