Se decidi di avviare la tua impresa nella forma della ditta individuale, comincerai a utilizzare uno strumento molto flessibile e adattabile facilmente alle tue esigenze.
La sua apertura è molto semplice: occorre richiedere appena quattro elementi:
- numero di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;
- iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- iscrizione all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale);
- l’iscrizione all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), se prevista per la tua attività.
Secondo il settore in cui vorrai fare impresa, ti verrà chiesto di presentare anche alcune richieste di autorizzazioni specifiche. Ma sei già nelle condizioni per poter partire.
Puoi identificare la tua azienda con una denominazione. E questa denominazione comprenderà anche il tuo nome e cognome o le tue iniziali.
Esempio: denominazioni possibili per un’attività costituita nella forma della ditta individuale potrebbero essere: XYZ di Rossi Valerio, A. M. di Aldo Manzoni.
Con te, potranno lavorare tua moglie o tuo marito e anche i tuoi familiari e parenti.
Nel primo caso, la ditta individuale assumerà i dettagli più precisi dell’impresa coniugale.
Nel secondo caso, si definirà meglio come impresa familiare.
Queste forme di impresa sono descritte nell’articolo 230-bis del Codice Civile:
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.