Utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

404

Utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti

D.Lgs. n. 152/2006, art. 184/bis

404.a

Interventi che prevedono la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’art. 41-bis, c. 1 del D.L. n. 69 del 2013, che si preveda di impiegare per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo presso siti o cantieri diversi da quello di produzione, ovvero presso un ciclo produttivo determinato, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

  • Il volume dei sottoprodotti non superi i 6000 mc
  • Le opere non siano soggette a VIA o AIA, senza limiti di volume

Dichiarazione (D.L. n. 69/2013, art. 41/bis, comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

404.b

Dichiarazione di completo utilizzo

Dichiarazione (D.L. n. 69/2013, art. 41/bis, c. 3)

 

404.c

Interventi che prevedono la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, per interventi soggetti a VIA o AIA

Approvazione del piano di utilizzo (D.M. n. 161/2012, art. 5)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Regione
  • Provincia/ Città Metrop.
  • ARPAS
  • Nel caso di opere soggette a VIA, il presente titolo abilitativo è conseguito nel corso della conferenza di servizi per la VIA (vedi punto n° 259)
 
Aggiornato il