Un rischio speciale - L'interferenza

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Dovrai avere un occhio di riguardo per i rischi da interferenza cioè quei rischi che derivano dall’intervento di una ditta esterna all’interno della tua azienda.

Soprattutto in occasione di attività di manutenzione a macchine, attrezzature o impianti dovrai affidare lavori, servizi o forniture ad imprese esterne. Tali aziende si troveranno esposte alle fonti di pericolo presenti nella tua attività oppure a quelle generate dal concomitante operare delle maestranze.

 In questi casi prima dell’inizio delle attività dovrai:

  • verificare l’idoneità tecniche professionali dei lavoratori coinvolti:
    • le imprese appaltatrici sono regolarmente iscritte alla camera di commercio, industria e artigianato?
    • i lavoratori sono qualificati per svolgere le attività richieste?
    • hanno ricevuto adeguata formazione?
    • possiedono idoneità fisica alla mansione rilasciata da un medico competente?
    • hanno ricevuto adeguati dispositivi di protezione?
  • inviare un’informativa all’impresa appaltatrice da allegare alla richiesta di offerta e in cui descriverai il luogo di lavoro e i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare.
  • elaborare un documento unico di valutazione dei rischi, comunemente detto DUVRI, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Dovrai inoltre insieme all’appaltatore:

  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
  • informarvi reciprocamente per eliminare i rischi dovute alle interferenze delle attività lavorative di committente e di appaltatore.

Non avrai l’obbligo di elaborare il DUVRI in caso di: 

  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni (sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI).
Aggiornato il 12/09/2017