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Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale in aree percorse dal fuoco

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

413

Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale in aree percorse dal fuoco

(Legge n. 353/2000, art. 10)

413.a

Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie pubbliche, nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco.

Autorizzazione in deroga (Legge n. 353/2000, art. 10 comma 1)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Entro le aree protette:

Ministero dell’Ambiente

  • In altre aree:

Corpo Forestale e di vigilanza ambientale

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento,

 

Aggiornato il 15/07/2017
Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

402

Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti

D.Lgs. n. 105/2015

402.a

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti

Costruzione di nuovi stabilimenti 

Modifiche degli stabilimenti esistenti che comportano un cambiamento delle sostanze pericolose

Stabilimenti esistenti che non hanno presentato la notifica

 

Notifica con preavviso di 180 giorni per nuovi stabilimenti o di 60 giorni per le modifiche a quelli esistenti (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 1)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE nelle more della definizione di accordi con il Ministero competente; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 18 direttive

  • Comitato Tecnico Regionale
  • Regione
  • ISPRA
  • Prefettura
  • Comune
  • Comando Prov.le Vigili del Fuoco
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

402.b

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti

Avvio dell’attività

Comunicazione (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 8)

402.c

Stabilimenti di soglia superiore

Realizzazione di nuovi stabilimenti 

Modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa

Nulla osta di fattibilità (D.Lgs. n. 105/2015, artt. 16-17)

  • Comitato Tecnico Regionale

 

402.d

Realizzazione delle seguenti tipologie di interventi edilizi in Comuni in cui siano presenti attività a rischio di incidente rilevante, qualora l’area di danno non sia stata individuata nello strumento urbanistico comunale (elaborato ERIR):

  1. a.     insediamento di nuovi stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose;
  2. b.     modifica di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa;
  3. c.      nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Parere del comitato tecnico regionale (D.Lgs. n. 105/2015, art. 22 comma 10)

Aggiornato il 15/07/2017
Autorizzazione Paesaggistica

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

381

Autorizzazione Paesaggistica

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

381.a

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Interventi di realizzazione o modifica di immobili o aree in zona gravata da vincolo paesaggistico, non ricompresi fra quelli elencati nel D.P.R. n. 31/2017

Autorizzazione (D.Lgs. n. 42/2004, art. 146)

Conferenza di servizi speciale

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

  • Regione o Comune delegato
  • Soprintendenza
    • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
      • I termini della Conferenza di servizi e quelli di conclusione del procedimento sono normati in maniera specifica nella L.R. n. 24/2016 e nelle direttive SUAPE;
 

 

381.b

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Interventi di realizzazione o modifica di immobili o aree in zona gravata da vincolo paesaggistico, ricompresi nell’elenco allegato al D.P.R. n. 31/2017

Autorizzazione (D.P.R. n. 37/2017, art. 7; L.R. n. 9/2017)

  • Regione o Comune delegato
  • Soprintendenza

381.c

Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere abusive

Sanatoria per interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, purché ricadenti nelle seguenti fattispecie:

a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Accertamento di compatibilità paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004, art. 167 commi 4-5)

Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 16 direttive

  • Regione o Comune delegato
  • Soprintendenza

381.d

Proroga straordinaria di tre anni del termine di validità delle autorizzazioni in corso di validità alla data del 21 agosto 2013

 

Comunicazione (D.L. n° 69/2013, art. 30 comma 3)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

  • Regione o Comune delegato

 

  • La comunicazione di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati
Aggiornato il 05/11/2018
Fascia di rispetto cimiteriale

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

395

Fascia di rispetto cimiteriale

R.D. n. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57; Legge n. 166/2002, art. 28

395.a

Esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

Interventi consentiti (R.D. n. 1265/1934, art. 338)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

Comune

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge
 

395.b

Realizzazione di nuovi edifici o ampliamento degli edifici esistenti in deroga all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, nonché realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Per dare esecuzione ad un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.

Approvazione del Consiglio Comunale previo parere della ASL (R.D. n. 1265/1934, art. 338)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • ASL
Aggiornato il 15/07/2017
Fascia di rispetto degli elettrodotti

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

398

Fascia di rispetto degli elettrodotti

Legge n. 36/2001; D.P.C.M. 08/07/2003; D.M. 29/05/2008

398.a

Esecuzione di interventi edilizi in prossimità di elettrodotti a media, alta e altissima tensione, ove sia necessario verificare se l’intervento ricada o meno nella fascia di rispetto in cui non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

 

Verifica dei limiti di esposizione (Legge n. 36/2001, art.4, comma 1, lettera h; D.P.C.M. 08/07/2003)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Ente gestore della linea elettrica
  • ARPAS

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

Aggiornato il 15/07/2017
Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

399

Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque

399.a

Esecuzione di interventi edilizi in deroga all’interno della fascia di rispetto dell’impianto di depurazione

 

Autorizzazione

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • Gestore dell’impianto di depurazione
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Fascia di rispetto dei gasdotti

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

400

Fascia di rispetto dei gasdotti

D.M. 24/11/1984; D.M. 16/04/2008; D.M. 17/04/2008

400.a

Esecuzione di interventi edilizi in deroga alle distanze minime dai gasdotti

 

Autorizzazione (D.M. 24/11/1984, punto 2.4.3)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • Gestore dell’impianto
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Fascia di rispetto ferroviaria

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

396

Fascia di rispetto ferroviaria

D.P.R. n. 753/1980, artt.49-60

396.a

Esecuzione di interventi in deroga all’interno della fascia di trenta metri, misurati in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

Autorizzazione in deroga (D.P.R. n. 753/1980, art. 60)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Regione  per le linee in concessione
  • RFI S.p.A. per le altre linee

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

Aggiornato il 15/07/2017
Fascia di rispetto stradale

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

397

Fascia di rispetto stradale

D.P.R. n. 295/1992, artt. 14-21; D.P.R. n. 495/1992, artt. 26-28

397.a

Esecuzione di interventi all’interno della fascia di rispetto stradale per strade extraurbane e strade statali (compresi i tratti urbani), quali:

  • Apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad attività produttive in genere
  • Apertura di accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Modifica o potenziamento degli impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Realizzazione di nuove recinzioni poste sulle pertinenze stradali o in fascia di rispetto

Autorizzazione (D.P.R. n. 295/1992, art. 21)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Ente proprietario della strada

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento (vedi anche n° 409)

 

397.b

Esecuzione di interventi all’interno della fascia di rispetto stradale per strade urbane di competenza comunale, quali:

  • Apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad attività produttive in genere
  • Apertura di accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Modifica o potenziamento degli impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi)
  • Realizzazione di nuove recinzioni poste sulle pertinenze stradali o in fascia di rispetto

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

397.c

Manutenzione di recinzioni, accessi, immobili esistenti posti in fascia di rispetto stradale su aree private, senza occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze e senza variazioni delle caratteristiche autorizzate

397.d

Richieste di deroga per edificazioni a distanza inferiore rispetto ai limiti previsti al riguardo dalle vigenti norme di legge

Autorizzazione (Legge n. 729/1961, art. 9 comma 2)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

397.e

Richieste di deroga per l'installazione o il mantenimento di sostegni per linee elettriche aeree a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale

Autorizzazione (D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449, art. 2.1.07, comma d)

397.f

Parere sulla concessione della sanatoria edilizia per edifici ubicati a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, in quanto ricadenti su aree sottoposte a vincolo edificatorio a protezione del nastro stradale

Parere (Legge n. 47/1985, art. 32)

Aggiornato il 15/07/2017
Impianti di trasmissione elettromagnetica

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

405

Impianti di trasmissione elettromagnetica

D.Lgs. n. 259/2003, artt. 87 e seguenti

405.a

Installazione di un nuovo impianto con potenza in singola antenna superiore a 20 W da realizzare su nuova infrastruttura

Autorizzazione (D.Lgs. n. 259/2003, art. 87)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
  • Ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 35, comma 4/bis, non è necessario alcun adempimento per l’installazione e attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri
   

405.b

Installazione di un nuovo impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10

  • Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W
  • Apparato con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti

405.c

Installazione di un nuovo impianto di classe I di cui alla norma CEI 211-10

  • Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W
  • Apparato con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti

SCIA (D.Lgs. n. 259/2003, artt. 87/bis – 87/ter)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

405.d

Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe I di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo:

  • modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
  • modifica  delle sole caratteristiche trasmissive

405.e

Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo, senza aumento di potenza:

  • modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
  • modifica  delle sole caratteristiche trasmissive

405.f

Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo, con aumento di potenza:

  • modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
  • modifica  delle sole caratteristiche trasmissive

Autorizzazione (D.Lgs. n. 259/2003, art. 87)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Comune
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

405.g

Installazione e modifica, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati

Autocertificazione di attivazione (D.L. n. 98/2011, art. 35 comma 4)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

Aggiornato il 15/07/2017
Interventi soggetti ad approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica o dello studio di compatibilità idraulica

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

394

Interventi soggetti ad approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica o dello studio di compatibilità idraulica

P.A.I. approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006

394.a

Esecuzione di interventi edilizi in aree comprese nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) o in altre aree perimetrate a rischio idraulico o da frana, per le quali è richiesta l’approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica e/o dello studio di compatibilità idraulica

(vedi elenco degli interventi nel modulo A30)

Approvazione (Norme tecniche di attuazione del PAI, art. 23)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comune o Regione (vedi note)

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • La competenza è in capo a:

1.Comune: per interventi ricadenti nel territorio di un singolo comune inerenti al patrimonio edilizio privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali;

2.Regione: per interventi ricadenti nel territorio di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua

  • Nei casi in cui le Norme di Attuazione del P.A.I. prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità sia facoltativa e non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni, l’interessato può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAPE –  all’Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora sia necessaria la conferenza di servizi, tale valutazione è effettuata nell’ambito del procedimento unico.
Aggiornato il 15/07/2017
Notifica preliminare di sicurezza dei cantieri

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

410

Notifica preliminare di sicurezza dei cantieri

D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

410.a

Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Sono compresi i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tali categorie per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera

Notifica (D.Lgs. n. 81/2008, art. 99)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

  • ASL
  • Direzione prov.le del Lavoro
  • La notifica deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori
 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Opere che prevedono scavi e interventi nel sottosuolo

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

412

Opere che prevedono scavi e interventi nel sottosuolo

 

412.a

Verifiche della Soprintendenza archeologica relative alle opere che prevedano scavi nel sottosuolo

Comunicazione

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

Soprintendenza

 

 

Aggiornato il 28/06/2017
Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

389

Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 709-710; Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, art. 3

389.a

Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti civili, ovvero che risultano:

-       interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;

-       prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;

-       prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;

-       di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua;

-       interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR ( BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);

-       costituire, per la loro particolarità, opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici /strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.)

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 709)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

ENAC

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Qualora non pervenga all’ENAC la comunicazione di inizio lavori entro 3 anni dalla data di acquisizione del titolo abilitativo o, in presenza di dati progettuali invariati, una richiesta di estensione della sua validità per ulteriori 2 anni , da presentare prima dello scadere del primo periodo, l’autorizzazione dovrà ritenersi decaduta
 

389.b

Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti militari

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 710)

Aeronautica Militare

 

Aggiornato il 15/07/2017
Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

392

Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche

R.D. n. 523/1904, artt. 93-97-98

392.a

Esecuzione di opere e lavori nell'alveo di fiumi e torrenti

Autorizzazione (R.D. n. 523/1904, art. 93)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Regione (servizio territoriale opere idrauliche)

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

392.b

Esecuzione di opere idrauliche di seconda categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Autorizzazione (R.D. n. 523/1904, artt. 97-98)

392.c

Esecuzione di opere idrauliche di terza e quarta categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904 (vedi elenco al punto precedente)

Provincia/Città Metropolitana

Aggiornato il 05/11/2018
Opere in altre aree protette ai sensi della Legge n. 394/1991

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

387

Opere in altre aree protette ai sensi della Legge n. 394/1991

Legge n. 394/1991, art. 13

387.a

Esecuzione di interventi, impianti e opere all’interno del Parco

Nulla osta (Legge n. 394/1991, art. 13)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Ente Parco

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Opere in aree gestite da Consorzi Industriali, Aree di Sviluppo Industriale e simili

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

391

Opere in aree gestite da Consorzi Industriali, Aree di Sviluppo Industriale e simili

Regolamenti consortili

391.a

Esecuzione di opere e lavori nell'area gestita dal Consorzio

Regime previsto dal regolamento consortile

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Autorità di gestione dell’area

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Qualora l’assenso dell’autorità preposta sia stato già conseguito, il presente regime amministrativo non si applica
 
Aggiornato il 15/07/2017
Opere in cemento armato o a struttura metallica

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

411

Opere in cemento armato o a struttura metallica

D.P.R. n. 380/2001, artt. 64-67; L.R. n. 24/2016, art. 48

411.a

Denuncia delle opere

Varianti in corso d’opera

Denuncia (D.P.R. n. 380/2001, art. 65; L.R. n. 24/2016, art. 48)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

  • SUAPE
  • La denuncia deve essere inviata prima dell’inizio delle opere strutturali
 

 

411.b

Deposito della relazione a strutture ultimate

Deposito (D.P.R. n. 380/2001, art. 65; L.R. n. 24/2016, art. 48)

  • La relazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dal termine delle opere strutturali

411.c

Deposito del certificato di collaudo

Deposito (D.P.R. n. 380/2001, art. 67; L.R. n. 24/2016, art. 48)

  • Il collaudo deve essere trasmesso entro 60 giorni dal termine delle opere strutturali
Aggiornato il 28/06/2017
Opere in centri abitati oggetto di interventi di consolidamento

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

388

Opere in centri abitati oggetto di interventi di consolidamento

Legge n. 64/1974, art. 2

388.a

Esecuzione di opere e lavori in centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura

Autorizzazione (Legge n. 64/1974, art. 2)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Regione (servizio territoriale opere idrauliche)

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori
 
Aggiornato il 15/07/2017
Opere in prossimità del demanio marittimo

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

384

Opere in prossimità del demanio marittimo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55

384.a

Esecuzione di opere entro trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

Capitaneria di Porto

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Opere in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

385

Opere in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale

D.Lgs. n. 374/1990, art. 19

385.a

Realizzazione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostamenti o modifiche delle opere esistenti

Autorizzazione (D.Lgs. n. 374/1990, art. 19)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

Agenzia delle Dogane

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Opere in zona di rispetto e protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

401

Opere in zona di rispetto e protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

D.Lgs. n. 152/2006, art. 94; Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12/12/2002

401.a

Esecuzione di interventi ammessi nella zona di rispetto, ed in particolare:

a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui all’art. 94, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006

 

Regime previsto dallo strumento urbanistico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94 comma 7)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • ASL
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Opere presso aree di pertinenza di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

390

Opere presso aree di pertinenza di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.

Regolamenti locali

390.a

Esecuzione di opere e lavori nell'area di pertinenza

Regime previsto dal regolamento locale

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

Autorità competente alla gestione dell’area

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Qualora l’assenso dell’autorità preposta sia stato conseguito preventivamente, il presente regime amministrativo non si applica
 
Aggiornato il 15/07/2017
Opere ricadenti nell’ambito del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

386

Opere ricadenti nell’ambito del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

D.M. Ambiente 16/10/2001, art. 3; Legge n. 394/1991, art. 13

386.a

Realizzazione dei seguenti interventi nell’ambito delle aree incluse nel parco geominerario:

a)       qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'art. 2 del decreto;

b)       il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c)        l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo;

d)       lo svolgimento di attivita' pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione;

e)       il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.

Nulla osta (Legge n. 394/1991, art. 13; D.M. Ambiente 16/10/2001, art. 3)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Realizzazione di linee elettriche, elettrodotti o cabine di trasformazione con tensione uguale o inferiore a 150 kV

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

406

Realizzazione di linee elettriche, elettrodotti o cabine di trasformazione con tensione uguale o inferiore a 150 kV

L.R. n. 43/1989, art. 8

406.a

Realizzazione di linee elettriche, elettrodotti o cabine di trasformazione con tensione uguale o inferiore a 150 kV, soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n° 43/1989

 

Autorizzazione (L.R. n. 43/1989, art. 8)

Conferenza di servizi

(vedi art. 17 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Provincia/ Città Metrop.
  • ARPAS
  • ENEL
  • Comandi Militari
  • MiSE
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
  • Sono esclusi elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica
 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Uso, attraversamento e manomissione di strade e altri spazi pubblici

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

407

Uso, attraversamento e manomissione di strade e altri spazi pubblici

D.P.R. n. 295/1992, art. 25

407.a

Attraversamenti longitudinali e trasversali, sia aerei che sotterranei, delle strade con ferrovie, canali, acquedotti, reti fognanti, metanodotti, linee elettriche, cavi telefonici e di telecomunicazioni (reti TLC in genere), ecc.

Autorizzazione (D.P.R. n. 295/1992, art. 26)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Ente proprietario della strada
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento, (con particolare riferimento al n° 310 e al n° 397)
 

 

407.b

Altri interventi di manomissione su spazi pubblici

Autorizzazione

  • Ente proprietario dell’area
Aggiornato il 15/07/2017
Utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

404

Utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti

D.Lgs. n. 152/2006, art. 184/bis

404.a

Interventi che prevedono la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’art. 41-bis, c. 1 del D.L. n. 69 del 2013, che si preveda di impiegare per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo presso siti o cantieri diversi da quello di produzione, ovvero presso un ciclo produttivo determinato, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

  • Il volume dei sottoprodotti non superi i 6000 mc
  • Le opere non siano soggette a VIA o AIA, senza limiti di volume

Dichiarazione (D.L. n. 69/2013, art. 41/bis, comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

404.b

Dichiarazione di completo utilizzo

Dichiarazione (D.L. n. 69/2013, art. 41/bis, c. 3)

 

404.c

Interventi che prevedono la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, per interventi soggetti a VIA o AIA

Approvazione del piano di utilizzo (D.M. n. 161/2012, art. 5)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Regione
  • Provincia/ Città Metrop.
  • ARPAS
  • Nel caso di opere soggette a VIA, il presente titolo abilitativo è conseguito nel corso della conferenza di servizi per la VIA (vedi punto n° 259)
 
Aggiornato il 15/07/2017
Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

403

Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici

Deliberazione G.R. n. 18/19 del 05/04/2016

403.a

Interventi di:

  • Nuova costruzione
  • Ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il DPCM 05/12/1997
  • Ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione o ricostruzione, e ristrutturazione globale
  • Ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso relativamente all’intero edificio e non ad una singola unità immobiliare

Nelle seguenti tipologie di immobili:

  • Edifici adibiti a residenza e assimilabili
  • Edifici adibiti a uffici e assimilabili
  • Edifici adibiti a alberghi, pensioni ed attività assimilabili
  • Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
  • Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
  • Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

Trasmissione del progetto acustico (Deliberazione G.R. n. 18/19 del 05/04/2016)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

  • Comune
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
 

 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Verifica dei requisiti igienico sanitari su progetto edilizio

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

380

Verifica dei requisiti igienico sanitari su progetto edilizio

D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 1

380.a

Verifiche sui requisiti igienico sanitari degli edifici

 

Asseverazione (D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

Comune

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

Aggiornato il 15/07/2017
Verifica relativa ai siti non idonei per la realizzazione di impianti eolici

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

409

Verifica relativa ai siti non idonei per la realizzazione di impianti eolici

Deliberazione G.R. n. 40/11 del 07/08/2015

409.a

Realizzazione di impianti eolici nei siti non idonei individuati con Deliberazione G.R. n° 40/11 del 07/08/2015, ove dalla valutazione della significatività  degli impatti generati, condotta ai fini della sua installazione , con riferimento ai valori specifici che sono stati attribuiti al sito/aree, si può dimostrare che l'intervento sia ammissibile

Valutazione di compatibilità (Deliberazione G.R. n. 40/11 del 07/08/2015)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

  • Autorità preposta alla gestione del vincolo, ove presente
  • Comune in aree non soggette ad alcun vincolo
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento,
  • La competenza dell’autorità preposta alla gestione del vincolo si estende anche al caso di installazione nelle aree contermini a quelle vincolate.
   

409.b

Verifiche della Soprintendenza relative agli impianti eolici

Verifica sulla sussistenza di vincoli e sull’idoneità dell’area

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

Soprintendenza

  • La verifica deve essere effettuata per qualsiasi impianto eolico, a prescindere dalla zona di installazione
Aggiornato il 15/07/2017
Vincolo idrogeologico

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

393

Vincolo idrogeologico

R.D.Lgs. n. 3267/1923, art. 1

393.a

Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artr. 7 e 9 del R.D.Lgs. n° 3267/1923

  • Trasformazione, con lavorazione del suolo ripetuta o periodica, dal bosco a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti etc.)        
  • Arboricoltura da legno su bosco      
  • Trasformazione del bosco o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in area di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie, a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta viabilità principale ex art. 3 PMPF, escluse le piste forestali e stradelli di esbosco;
  • Apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie         
  • Eliminazione del bosco per mutare specie legnosa       
  • Apertura di cave e miniere a cielo aperto  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato  
  • Campi da golf e campi sportivi in genere  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato   
  • Invasi acquei di capacità superiore a 450 mc  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Piste da sci  su bosco  o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Infrastrutture civili con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre 1,5 mt. e profondità superiore a 1 mt., reti drenanti e fognarie  intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.)  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Opere di miglioramento e pascolo su terreno saldo, nudo e/o cespugliato, e miglioramento fondiario in genere mediante decespugliamenti, dicioccamenti, e successive arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno
  • Trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti ecc.)
  • Arboricoltura da legno su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Pascolo caprino nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive

Autorizzazione (R.D. n. 1126/1926, art. 21)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
  • Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, l’istanza può essere presentata anche direttamente presso l’ispettorato forestale

              

393.b

Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2, 2° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006)

  • Conversione dei boschi ad alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo solo  nei casi di difesa sanitaria o di gravi ragioni d’interesse pubblico e la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati (art.4 PMPF)
  • Conversione dei cedui composti in cedui semplici (art.4 PMPF)
  • Taglio del bosco in situazioni speciali (art.12 PMPF)
  • Tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee (art.35 PMPF)
  • Taglio delle piante prive di attività pollonifera nelle fustaie (art.40 PMPF)
  • Taglio saltuario nelle fustaie disetanee e/o irregolari (art.38 e 39 PMPF)
  • Taglio del ceduo prima del turno prescritto (art.42 PMPF)
  • Impianto dei nuovi boschi (art.55 PMPF)
  • Apertura del pascolo in bosco (art.25 PMPF)

Autorizzazione (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006, vari articoli indicati a lato)

393.c

Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) non previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

  • Sradicamento di piante morte e ceppaie secche nei boschi ad alto fusto e nei cedui (art.6 PMPF)
  • Rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale (art. 7 PMPF)
  • Allestimento e sgombero dei residui della tagliata (art.15 PMPF)
  • Prevenzione delle malattie dei boschi (art.29 PMPF)
  • Taglio di utilizzazione dei boschi cedui (artt 41-44 PMPF)
  • Operazioni colturali nei boschi cedui (art.47 PMPF)
  • Controllo del pascolo nei terreni nudi e degradati (art. 51 PMPF)
  • Rinnovo pascoli naturali esistenti (art. 52 PMPF)
  • Taglio di cespugli e arbusti (artt 48-49 PMPF)
  • Lavori di ripristino, di manutenzione e consolidamento indispensabili per l’utilizzo e conservazione della viabilità principale, delle piste, dei sentieri, degli stradelli e per l’installazione delle canalette per l’esbosco o risine, nonché per la realizzazione ex novo di sentieri idonei per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l’installazione, su tratti di terreno pianeggiante, di capanni amovibili per il ricovero delle persone (art.57 PMPF)
  • Apertura ex novo di viabilità secondaria, ed il ripristino della viabilità interna all’azienda boschiva che comporti modifiche del tracciato esistente (art.57 PMPF)
  • Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)
  • Apertura di fasce parafuoco terziarie (art.59 PMPF)
  • Costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore a 450mc (art.59 PMPF)
  • Altri movimenti di terra (art.59 PMPF)

Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, la dichiarazione può essere presentata direttamente presso l’ispettorato forestale

 

393.d

Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

Si tratta dei medesimi interventi elencati al punto 393.c, ad esclusione dei seguenti:

  • Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)

 

Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Aggiornato il 15/07/2017
Vincolo militare

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

383

Vincolo militare

D.Lgs. n. 66/2010, artt. 320 e seguenti

383.a

Esecuzione di opere e lavori soggetti a espresse limitazioni ai sensi dell’art. 321 del D.Lgs. n. 66/2010 in vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro

Autorizzazione (D.Lgs. n. 66/2010, art. 328)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comitato Misto Paritetico

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

 

Aggiornato il 15/07/2017
Vincolo storico, artistico, archeologico o etnoantropologico

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

382

Vincolo storico, artistico, archeologico o etnoantropologico

D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21-22-45

382.a

Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004

 

 

Autorizzazione (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21-22)

Conferenza di servizi speciale

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Soprintendenza

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • I termini della Conferenza di servizi e quelli di conclusione del procedimento sono normati in maniera specifica nella L.R. n. 24/2016 e nelle direttive SUAPE;

 

Aggiornato il 15/07/2017