La riforma del Jobs Act

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Il Jobs Act  è una legge delega di riforma del mercato del lavoro. I contenuti proposti nella legge delega, sono fondati sulla volontà di rendere il mercato del lavoro più chiaro, semplice, efficiente ed accrescerne il tasso di equità e di inclusività, soprattutto a vantaggio dei giovani. 

Con riferimento alle politiche attive (cioè alla promozione dell’occupazione e all’ausilio e alla tutela del soggetto in cerca di lavoro), il Jobs Act prevede:

  1. la razionalizzazione degli incentivi all'occupazione;
  2. il potenziamento del sistema che presidia l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro;
  3. la valorizzazione delle sinergie tra i servizi pubblici e privati;
  4. l’attivazione del soggetto in cerca di occupazione.

Con riferimento  alle politiche passive (interventi a favore dei disoccupati e di coloro che hanno perso il lavoro) il Jobs Act prevede:

  1. l’ampliamento del categoria dei lavoratori e delle imprese beneficiari degli strumenti di tutela del reddito;
  2. l’ampliamento dei lavoratori beneficiari dell’ASpI (Assicurazione Sociale per l’impiego);
  3. la possibile introduzione, per il tempo successivo al godimento dell’ASpI, di uno strumento di tutela del reddito per i lavoratori in condizioni di particolare difficoltà. 

Per quanto riguarda le disposizioni, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutele crescenti, esse si applicano ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.  Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale, resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari, la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura, pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure, si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi, di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. 

Il decreto introduce inoltre, la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. 

Dis-Coll (Disoccupazione per i collaboratori) invece, è l’indennità di disoccupazione per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro. Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione, alla data del predetto evento. 

A partire dal 1° gennaio 2016, sono state confermate le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto a tempo determinato;
  • contratto di somministrazione;
  • contratto a chiamata;
  • lavoro accessorio (voucher), per il quale è stato elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area;
  • apprendistato;
  • part-time.

Il decreto è intervenuto anche in tema di tutela della maternità, introducendo il "congedo obbligatorio di maternità". Oltre a questa disposizione, è stato introdotto anche il "congedo parentale". Una delle novità ha riguardato l'introduzione di due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso, per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi.

Per maggiori informazioni, si consulti il sito internet dell' INPS

Aggiornato il 07/12/2023