L’impugnativa è uno strumento concesso ai lavoratori per opporsi al licenziamento, ma naturalmente, anche i datori di lavoro devono conoscere la norma per comprendere se il lavoratore ha rispettato i termini prescritti dalla legge.
Innanzitutto prima di intraprendere l’azione giudiziale, il lavoratore deve impugnare il licenziamento stragiudizialmente con un atto scritto (raccomandata A.R., telegramma, a mano) entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento, pena la decadenza del diritto per il mancato esercizio nei termini perentori previsti dalla legge.
Solo dopo il lavoratore potrà intraprendere la fase dell’azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro dinanzi ad un giudice del lavoro.
Tale azione dovrà essere intrapresa entro 180 giorni dalla data di impugnazione extragiudiziale del licenziamento, pena la prescrizione del diritto di esercitare l’azione.
L’azione si intraprende mediante deposito del ricorso innanzi al tribunale competente in funzione di giudice del lavoro che fissa l’udienza di comparizione delle parti nei 40 giorni successivi.
Il ricorso con il relativo Decreto deve essere notificato almeno 25 giorni prima dell’udienza al datore di lavoro il quale deve costituirsi come parte almeno 5 giorni prima dell’udienza.
Nella prima udienza il giudice sente le parti, acquisisce le prove che ritiene indispensabili ed emette un’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata se non con la sentenza definitiva che segue il giudizio.
L’impugnativa è uno strumento concesso ai lavoratori per opporsi al licenziamento, ma naturalmente, anche i datori di lavoro devono conoscere la norma per comprendere se il lavoratore ha rispettato i termini prescritti dalla legge.
Innanzitutto prima di intraprendere l’azione giudiziale, il lavoratore deve impugnare il licenziamento stragiudizialmente con un atto scritto (raccomandata A.R., telegramma, a mano) entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento, pena la decadenza del diritto per il mancato esercizio nei termini perentori previsti dalla legge.
Solo dopo il lavoratore potrà intraprendere la fase dell’azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro dinanzi ad un giudice del lavoro.
Tale azione dovrà essere intrapresa entro 180 giorni dalla data di impugnazione extragiudiziale del licenziamento, pena la prescrizione del diritto di esercitare l’azione.
L’azione si intraprende mediante deposito del ricorso innanzi al tribunale competente in funzione di giudice del lavoro che fissa l’udienza di comparizione delle parti nei 40 giorni successivi.
Il ricorso con il relativo Decreto deve essere notificato almeno 25 giorni prima dell’udienza al datore di lavoro il quale deve costituirsi come parte almeno 5 giorni prima dell’udienza.
Nella prima udienza il giudice sente le parti, acquisisce le prove che ritiene indispensabili ed emette un’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata se non con la sentenza definitiva che segue il giudizio.