L'imposta sul reddito d'impresa

I commi da 547 a 553 della Legge di bilancio 2017 introducono nel Tuir il nuovo articolo 55-bis, istituendo l’Iiri, l’imposta sul reddito d’impresa, un nuovo regime di tassazione sostitutiva dell’imposta dovuta sul reddito d’impresa. Con l’Iri si consente di sottoporre a tassazione il reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali. Il nuovo regime prevede che, in relazione a tali redditi, sia pagata al posto dell’Irpef progressiva un’imposta sostitutiva del 24%: la stessa aliquota prevista per l’Ires delle società di capitali che, dal 2017, scende dal 27,5% al 24%. Non ogni reddito d’impresa potrà però beneficiare del nuovo prelievo limitato al 24%: quando tale reddito viene prelevato dai soci della società di persone o dal titolare della ditta individuale, sarà assoggettato alla tassazione ordinaria progressiva per scaglioni Irpef.

In sintesi, si tratta di una tassazione che prevede l’applicazione di un’aliquota flat del 24% sul reddito che l’imprenditore (soggetto IRPEF) decide di lasciare in azienda, sottraendolo in questo modo alla formazione del suo reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Con tale nuovo regime di tassazione il legislatore si pone un duplice obiettivo:

1)     incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive;

2)     introdurre maggiore uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica adottata dai contribuenti (l’aliquota del 24% corrisponde, infatti, all’aliquota IRES in vigore dal 2017 per le società di capitali).

Come nelle società di capitali vi è un prelievo proporzionale (Ires) in capo alla società e successivamente un prelievo Irpef al momento della distribuzione degli utili, così anche i soggetti Iri avranno la possibilità di introdurre un doppio step al prelievo: tassazione Iri sul reddito prodotto e non prelevato, tassazione Irpef sui redditi prelevati.

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