La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

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La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è la valutazione ambientale obbligatoria a cui sono sottoposti i progetti di alcune categorie di opere o infrastrutture che possono avere effetti rilevanti sull’ambiente.

L’obiettivo della Valutazione di Impatto Ambientale è quello di stimare gli effetti potenziali (positivi e negativi, diretti e indiretti) delle opere in progetto sulle componenti ambientali e sul contesto socioeconomico (quindi, anche gli effetti per l’uomo e l’economia). Lo studio di impatto ambientale, ovvero il complesso delle informazioni tecniche e scientifiche condotte all’interno della V.I.A. per stimare gli impatti, contiene anche una sintesi non tecnica destinata al pubblico generale, che può esprimere pareri e osservazioni nella fase di consultazione con il pubblico che è parte integrante della procedura e che può consultare la documentazione.

È possibile definire, assieme con le autorità competenti, il livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale attivando la procedura facoltativa di scoping, che individua obiettivi, procedure, metodologie e criticità del progetto in analisi prima dell’attivazione della procedura di V.I.A. vera e propria.

Per alcune categorie di opere inoltre è prevista una verifica di assoggettabilità (detta screening), con lo scopo di stabilire se debbano essere assoggettate a V.I.A. o meno; quanto tali opere ricadono in aree protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

Sono previste soglie dimensionali che escludono dalla procedura di V.I.A. i progetti di piccole dimensioni e rimandano alla competenza regionale i progetti di medie dimensioni. La procedura di V.I.A. ha carattere nazionale per i progetti di maggiori dimensioni, con impatti che possono coinvolgere più regioni; quando sono previsti effetti transnazionali, è prevista la consultazione degli stati esteri interessati. L’elenco completo dei progetti sottoposti a V.I.A. nazionale è riportato nell’allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/06.

La procedura di V.I.A. a carattere regionale è obbligatoria per le opere elencate allegato A1 della D.G.R. 34/33 del 2012 (e nell’allegato B1 della D.G.R. 34/33 del 2012 per le opere sottoposte a screening), che comprende progetti di medie dimensioni (ai progetti di dimensioni maggiori è riservata la V.I.A. a carattere nazionale) quali strade, stabilimenti chimici e di produzione energia, impianti di trattamento rifiuti, etc. L’avvio della procedura di V.I.A. prevede anche la pubblicazione dell’avviso su un quotidiano regionale, a cura e spese del proponenete.

La procedura di V.I.A. regionale ha una durata di 150 giorni, che possono essere sospesi in caso di richieste di integrazioni.

 

Aggiornato il 07/09/2017