L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
Non tutte le invenzioni sono considerate brevettabili:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Il brevetto è un titolo di esclusiva in forza del quale viene conferito al titolare un monopolio, temporaneo e limitato territorialmente, di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto.
Il diritto conferito al titolare del brevetto consiste “nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato”.
Possono costituire oggetto di brevetto:
- “le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]“(art 2585 del Codice Civile);
- “le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” art. 45 co 1 DL 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un diritto di sfruttamento esclusivo sull’invenzione vietando a terzi di produrla, usarla, metterla in commercio.
Possono costituire oggetto di brevetto:
- le invenzioni industriali
- i modelli di utilità
- i disegni e i modelli
Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità, 5 anni per i disegni e i modelli.
In particolare, se l’oggetto del brevetto è un prodotto la Legge conferisce al titolare “il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione”.
Invece se l’oggetto del brevetto è un Procedimento (o processo) la Legge conferisce al titolare “il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”.
La tutela dei brevetti: i requisiti
Devono essere verificati alcuni requisiti per la brevettabilità di un’invenzione:
- novità
- originalità
- industrialità
- liceità
- sufficiente descrizione
Novità:
- deve trattarsi di un ritrovato non compreso nello stato della tecnica;
- l’invenzione non deve essere stata precedentemente divulgata con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo, quando viene depositata la domanda di brevetto
Una eventuale predivulgazione da parte dell’autore dell’invenzione ne pregiudica lo stato di novità rendendola non più brevettabile. L’esame di novità si svolge confrontando se vi è corrispondenza tra l’oggetto della domanda di brevetto, ossia le caratteristiche tecniche che sono recitate nelle rivendicazioni, e le conoscenze che già sono note.
Il giudizio di novità deve quindi essere eseguito confrontando l’oggetto del brevetto con ciascuna anteriorità e la novità può essere esclusa quando c’è una coincidenza totale tra l’anteriorità opposta e l’oggetto del brevetto. (Trib. Reggio Emilia).
Originalità: l’art. 48 DL 30/2005 dice, infatti, che l’attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione non è evidente allo stato della tecnica.
Il criterio fondamentale per accertare l’originalità prevede il confronto del trovato con la anteriorità più prossima. Si procede poi ad evidenziare le differenze tra il trovato e la anteriorità più prossima, ed a confrontare tali differenze con l'insieme degli altri documenti anteriori di cui si dispone.
Industrialità: l’invenzione deve poter essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 49 DL 30/2005) e deve soddisfare un bisogno umano
L’invenzione si deve proporre uno scopo raggiungibile e non puramente teorico, come ad esempio nel caso del moto perpetuo.
Liceità: lo sfruttamento non sia contrario all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005).
La sufficiente descrizione: È necessario, perché la domanda di brevetto sia valida, che l’invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).
La domanda di brevetto deve contenere una sola invenzione (art. 161 comma 1 DL 30/2005).
Il Diritto di Brevetto nasce con la concessione del brevetto e conferisce al titolare la “facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato”. In primo luogo esso costituisce un’eccezione al principio di libero concorrenza, configurando al contrario un regime di monopolio, limitatamente all’invenzione tutelata da brevetto, regime avente durata limitata nel tempo alla durata della validità del brevetto stesso. In secondo luogo, tale diritto non è limitato alla produzione del prodotto o all’effettuazione del procedimento oggetto del brevetto, ma si estende a tutte quelle attività connesse alla possibilità di “trarre profitto” dall’invenzione.
L'estinzione del diritto di brevetto si realizza naturalmente con la scadenza del termine ventennale di efficacia del brevetto stesso.
Il brevetto può essere dichiarato nullo per violazione delle disposizioni di legge relative ai requisiti di validità. La rinuncia al brevetto da parte del titolare può essere totale o parziale. Quest’ultima si realizza con la procedura di limitazione. Il brevetto può decadere per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione decorso un biennio dopo la concessione di licenza obbligatoria, e per mancato pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita nei paesi ove esso è previsto.
Brevetti europei (EPO)
Il diritto di esclusiva conferito dal Brevetto ha efficacia nel territorio dello Stato. Gli effetti del brevetto sono limitati al territorio dello Stato che lo ha rilasciato. Per tutelare l’invenzione in più Stati occorre quindi depositare presso i vari Uffici Brevetti nazionali una relativa domanda di Brevetto. Occorre ricordare che al fine di facilitare l’ottenimento dei Brevetti nei vari Stati esistono delle “procedure” di Brevettazione che consentono di coordinare le fasi di esame e di rilascio dei Brevetti
La registrazione di un brevetto europeo permette di chiedere, attraverso un’unica domanda, la tutela brevettuale nei Paesi attualmente aderenti alla Convenzione di Monaco e di ottenere un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.
I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono: la novità, l’attività inventiva (non ovvietà) e l’applicabilità industriale. Le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell’invenzione.
Deposito e registrazione brevetti internazionali (PCT)
Il sistema del Brevetto Internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) consente di richiedere la tutela brevettuale in più di 100 paesi europei ed extraeuropei, attraverso la presentazione di una domanda unica, una preliminare ricerca Internazionale ed un successivo esame ed eventuale concessione ad opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli paesi designati. La procedura PCT non sostituisce la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.