La disoccupazionespeciale edile è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che perdono il lavoro nel settore dell’ediliziaed affini per le seguenti ragioni:
- Cessazione dell’attività aziendale;
- Ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- Riduzione di personale;
- Fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.
L’indennità di disoccupazione speciale edile viene finanziata mediante un apposito contributo versato all’INPS dal datore di lavoro.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e soci lavoratori di cooperative edili che possano far valere almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia nei due anni precedenti la data del licenziamento, sono utili anche i contributi relativi a periodi assicurativi maturati in Paesi convenzionati.
Inoltre devono dare la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa presso i Centri Servizi per il Lavoro (ex uffici di collocamento).
TRATTAMENTO A SOSTEGNO DEL REDDITO:
Il trattamento speciale, a carico dell’INPS, viene corrisposta per un periodo massimo di 90 giorni, se invece si può vantare almeno 52 settimane di contributi,anche in settori diversi dall’edilizia, ed il biennio di anzianitàassicurativa, si avrà diritto successivamente al pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione per ulteriori:
- 9 mesi, qualora il lavoratore, alla data di licenziamento superi i 50 anni di età;
- 5 mesi, qualora non superi alla data del licenziamento i 50 anni di età.
Essa è pari al 80% della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro.
TIPOLOGIA INCENTIVI:
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE:
- Per il datore di lavoro che reinserisse i lavoratori in disoccupazione speciale edile anche con contratto a termine e a tempo parziale, è prevista una riduzione del 75% della quotacontributiva per un periodo che varia a seconda della durata dello stato di disoccupazione;
- Per il datore di lavoro che reinserisse i lavoratori in disoccupazione speciale edile anche con contratto a termine e a tempo parziale, può optare per una riduzione minore pari al 37,50%, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore a 72 mesi.