Incentivi per i lavoratori in mobilità

La mobilità è la conseguenza del licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla legge 223/91

  • la prima ricorre quando l'imprenditore, che ha già lavoratori sospesi che beneficiano della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), ritiene di non poter risanare o ristrutturare l’azienda e garantire il reimpiego dei lavoratori;
  • la seconda si verifica quando l'imprenditore, che occupa più di 15 dipendenti, intende licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, a causa di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando intende cessare l'attività.

Il lavoratore non è più dipendente dell’azienda e viene iscritto in un'apposita lista che gli garantisce un accesso al lavoro agevolato in quanto ai datori di lavoro vengono riconosciuti degli incentivi e un’aliquota contributiva del 10%. 

Trattamento a sostegno del reddito: l’indennità di mobilità, a carico dell’INPS, viene calcolata sulla base del trattamento di integrazione salariale (CIGS) percepito nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nella misura del100%, per i primi 12 mesi, e dell’80% dal tredicesimo mese in poi; e comunque non oltre il periodo di anzianità di servizio maturata nell’azienda che ha avviato la procedura di mobilità.

Tipologia degli incentivi:

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

  • Per il datore di lavoro che assume lavoratori collocati in mobilità con contratto a tempo determinato (tempo pieno o parziale) è prevista l’applicazione di un’aliquota del 10% come quella degli apprendisti, per un periodo di 12 mesi;
  • Per il datore di lavoro che decide di trasformare il contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale l’incentivo all’assunzione sopraccitato spetta per ulteriori 12 mesi e qualora sia invece a tempo pieno viene riconosciuto anche un contributo economico mensilepari al 50% dell’indennitàdi mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore la cui durata varia a seconda dell’età e della residenza del lavoratore; 
  • Per il datore di lavoro che assume lavoratori collocati in mobilità con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, è prevista l’applicazione di un’aliquota del 10% come quella degli apprendisti, per un periodo di 18 mesi;  ed il riconoscimento di un contributo economico mensilepari al 50% dell’indennitàdi mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore la cui durata varia a seconda dell’età e della residenza del lavoratore; 
  • Per il datore di lavoro che assume lavoratori collocati in mobilità con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale, è prevista l’applicazione di un’aliquota del 10% come quella degli apprendisti, per un periodo di 18 mesi.

INCENTIVI ALL’AUTOIMPIEGO:

  • Per il lavoratore che intende avviare una propria attività autonoma o una cooperativa sociale di tipo b, può richiedere la liquidazione dell’intero trattamento di mobilità non ancora percepito, se l’indennità viene reinvestita nella costituzione di una società cooperativa essa è da considerarsi non imponibile ai fini dell’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO ALL’AUTOIMPIEGO:

  • Un primo 25% dell’incentivo viene erogato all’accettazione, da parte dell’INPS, della richiesta di liquidazione con immediata interruzione della mobilità;
  • Il restante 75% viene erogato in seguito alla presentazione di documenti o certificazioni che attestino l’avvio di un’impresa o cooperativa sociale di tipo B. 

L’INPS ha chiarito che l’aliquota contributiva complessiva è del 19,19% (comprensiva della quota a carico del datore di lavoro pari al 10% e di quella a carico del lavoratore pari al 9,19%).

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