Incentivi per i lavoratori in CIGS

La Cassa Integrazione Guadagni consiste in un beneficio economico a sostegno della retribuzione di un lavoratore il cui rapporto di lavoro, ancora in vigore, risulta sospeso o ridotto nelle ore di lavoro a causa di una minore attività dell’impresa.

 La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sostiene quelle aziende la cui attività produttiva viene sospesa o ridotta, in modo strutturale e durevole, causando gravi situazioni di eccedenza di personale (ad esempio riorganizzazione, riconversione aziendale, fallimento). La situazione può essere sanata seguendo un programma mirato al rilancio dell’attività. Il lavoratore continua ad essere dipendente dell’azienda che utilizza la CIGS.

Trattamento a sostegno del reddito: l’integrazione salariale, a carico dell’INPS, è pari all’80% della retribuzione che spetterebbe al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino ad un massimo di 40 ore settimanali.

 Tipologia di incentivi: 

  • Incentivi all’assunzione:
    • per il datore di lavoro che assume lavoratori sospesi in CIGS da almeno 24 mesi con contratto a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) è prevista una riduzione dei contributi del 50% (100% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno) per un periodo di 36 mesi;
    • per il datore di lavoro che assume lavoratori sospesi in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dipendente da impresa che ha utilizzato la CIGS da almeno 6 mesi, è prevista l’applicazione di un’aliquota del 10% come quella degli apprendisti;
    • per il datore di lavoro che assume lavoratori sospesi in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, è previsto un contributo economico mensile pari al 50% dell’indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per un periodo di 9 mesi, elevato a 21 mesi, se il lavoratore è ultracinquantenne, e a 33 mesi se il lavoratore è ultracinquantenne e residente nel Mezzogiorno.

 

  • Incentivi all’utilizzazione: per il datore di lavoro che utilizza il proprio dipendente sospeso in CIGS in progetti di formazione e/o riqualificazione che possono includere attività lavorativa in azienda, vi è la possibilità di riconoscere al lavoratore la sola differenza tra la retribuzione lorda spettante e il trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS.
  • Incentivi all’autoimpiego: per il lavoratore che intende avviare una propria attività autonoma o una cooperativa sociale di tipo b, può richiedere la liquidazione dell’intero trattamento di integrazione salariale, autorizzato ma non ancora percepito, per un massimo di 12 mensilità, naturalmente il lavoratore ammesso al beneficio dovrà dare le dimissioni prima dell’erogazione dello stesso.

Modalità di erogazione dell’incentivo all’autoimpiego:

  • un primo 25% dell’incentivo viene erogato all’accettazione, da parte dell’INPS, della richiesta di liquidazione con immediata interruzione della cassa integrazione;
  • il restante 75% viene erogato in seguito alla presentazione di documenti o certificazioni che attestino l’avvio di un’impresa o cooperativa sociale di tipo B.
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